Valutazione nella primaria/2. Se l’emendamento abolisce i giudizi analitici…

L’ordinanza annunciata per chiarire la portata dell’emendamento sulla “nuova” valutazione nella scuola primaria dovrà muoversi tassativamente entro i limiti posti dalla legge.

Vediamoli insieme questi limiti della nuova norma contenuta nell’emendamento che sta per essere approvato dal Parlamento: “A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l’insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito.”

Si parla di giudizi sintetici, non analitici (quelli descrittivi attuali), anche se le parole successive (“correlati alla descrizione”) fanno pensare a un giudizio sintetico che viene aggiunto, non in sostituzione.

Non resta, quindi, che capire il significato del testo successivo dell’emendamento:

  1. b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:«1-All’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis è abrogato

Questo il testo che verrà abrogato:

2-bis ….. dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione».

La relativa ordinanza (n. 172/2020) precisava, tra l’altro: “A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.

I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: a) In via di prima acquisizione b) Base c) Intermedio d) Avanzato”.

Quindi l’abrogazione prevista dall’emendamento cancellerà i giudizi analitici (descrittivi). Bisognerà vedere se e in quale forma il nuovo testo e la relativa ordinanza ministeriale li riproporranno.

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