Obbligo scolastico da 16 a 18 anni? Un dibattito che viene da lontano

Obbligo scolastico da 16 a 18 anni?/1

La Repubblica assicura a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”. Lo stabilisce il D.Leg.vo 76 del 2005. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione accreditate dalle regioni, anche attraverso l’apprendistato. L’obbligo scolastico, nonché quello formativo (L. 144/1999), sono ridefiniti ed ampliati, come diritto all’istruzione e formazione e relativo dovere.

Questa operazione sembrava avesse messo la parola fine ad un dibattito, quello sull’obbligo scolastico, che dura da tanto tempo. La storia ha inizio dalla necessità di intraprendere la formazione dei cittadini dopo l’unità d’Italia e dal far fruire a tutti pari opportunità nella crescita personale e alfabetizzazione culturale. Per raggiungere tali obiettivi si poteva far leva sugli obblighi dello Stato nel fornire adeguati strumenti per l’esercizio di questo diritto, oppure organizzare un sistema formativo al quale i giovani in determinate fasce di età fossero a loro volta obbligati a frequentare.

La questione fu molto discussa durante la riforma della scuola media, poi fu accettato lo stesso curricolo, ma riemergeva ogni volta che si voleva porre mano ai gradi successivi. Per le superiori infatti, anche sulla scorta di modelli attuati alla fine del secolo scorso nel nord Europa, si cominciò a pensare ad un sistema omogeneo per tutta la durata del ciclo di studi o per una parte, in particolare per i primi due anni. Il carattere comprensivo fu abbandonato, mentre per il biennio iniziale la cosa andò avanti fino al prolungamento dell’obbligo di istruzione nel 2006. L’approvazione non ebbe un largo consenso e sicuramente ci fu opposizione all’unicità del percorso formativo; venne subito proposto l’allargamento alla formazione professionale, per la quale si arrivò all’approvazione dell’obbligo formativo, conseguibile anche attraverso l’apprendistato. Due percorsi paralleli, talvolta integrati, considerati di pari dignità, che rientravano nel diritto-dovere, denominazione considerata meno stringente dell’obbligo, che portavano all’acquisizione di titoli entro il diciottesimo anno di età, oltre alla certificazione delle competenze.

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