Nel prossimo CCNL servono chiarezza e coraggio

La ricerca internazionale, quella accademica ma anche quella più empirica collegata alle grandi indagini comparative come quelle dell’OCSE e della IEA, è concorde nell’individuare nella qualità delle competenze possedute dagli insegnanti il fattore che incide di più sulla qualità dei risultati raggiunti dagli studenti: più del numero di alunni per classe, più della disponibilità di attrezzature e computer, perfino più della condizione socio-culturale delle famiglie di provenienza.

Ma la professionalità dei docenti non è data una volta per tutte: ha bisogno di essere continuamente aggiornata, come tutte le professioni investite dalla rivoluzione digitale del XXI secolo. Un tema già approfondito di recente da Tuttoscuola: https://www.tuttoscuola.com/perche-la-formazione-in-servizio-dei-docenti-e-indispensabile/

Queste evidenze, riconosciute da tutti a livello nazionale e internazionale, come sono riflesse nella contrattazione, cioè nell’ambito appropriato per una corretta definizione e implementazione del diritto e anche dell’obbligo di formazione e aggiornamento del personale della scuola?

Nel CCNL 2006-2009, quando l’aggiornamento in servizio era soltanto un diritto, ma non un obbligo, alla formazione in servizio per i docenti è stato riservato un intero capitolo, il Capo VI, e 9 articoli, dal 63 al 71.

Contiene, tra l’altro, un’affermazione di principio di piena attualità: “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane”.

Inoltre, quel CCNL prevede (tuttora) che l’attività funzionale all’insegnamento (art. 29) “è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione”.

Per il CCNL 2016-2018 ci si aspettava una congrua elaborazione contrattuale, conseguente all’introduzione dell’obbligo di aggiornamento in servizio (c. 124 della legge 107/2015), ma l’unico intervento è stato circoscritto ai criteri nazionali di ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione: francamente un po’ poco rispetto al precedente CCNL e alla svolta riformatrice della Buona Scuola.

Poi è arrivata l’“Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo” sulla formazione firmata a novembre scorso da Miur e sindacati, nel quale si afferma. “Nelle scuole il personale esercita il diritto alla formazione in servizio anche nella forma dell’aggiornamento individuale”. E poi: “Tutto il personale in servizio può accedere alle iniziative formative”. Nel documento non si parla neanche di obbligo, ma dopo il dubbio che si volesse disapplicare l’obbligo sollevato da Tuttoscuola (https://www.tuttoscuola.com/miur-e-sindacati-vogliono-rendere-la-formazione-dei-docenti-opzionale/ ) è arrivata la rassicurazione della Cisl Scuola, che ha scritto che “mai viene scritto nel contratto (né mai si è pensato) che l’aggiornamento non costituisca un dovere per il personale” (https://www.tuttoscuola.com/la-formazione-risorsa-obbligata-e-obbligatoria-per-qualificare-il-servizio-e-ora/ ).

Nella previsione del rinnovo contrattuale, pur nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, riteniamo che sia opportuno fare di più con molta chiarezza per evitare ambiguità e zone d’ombra. Ecco alcune proposte, che vanno nella direzione di creare un sistema certificato di crediti formativi e professionali:

  • Documentare, riconoscere, valutare, certificare le attività di formazione in servizio, inserendole in un curriculum strutturato del docente, ad esempio, in forma di portfolio del docente.
  • Definire una quantità oraria minima di partecipazione ad attività di aggiornamento in un periodo dato (anno/triennio).
  • Registrare e controllare l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte delle istituzioni scolastiche.
  • Raccogliere la documentazione della partecipazione ad attività di aggiornamento anche ai fini di eventuale valutazione per progressione di carriera.
  • Privilegiare l’impiego vincolante (almeno il 50%) della card docente per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali

Si tratta di passare all’azione. Dal 2015, anno della legge 107, è stato introdotto l’obbligo ma non sono state ancora definite precise e chiare modalità di implementazione da parte di quasi un milione di dipendenti, e questo non è all’altezza di un sistema di istruzione che possa competere nel nuovo millennio.