Obbligo del rilevatore di impronte: personale ATA e dirigenti scolastici coinvolti

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Ha ricevuto il via libera alla Camera il disegno di legge 1433-A, proposto dal ministro Buongiorno, “per la rilevazione della presenza in servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche mediante sistemi di identificazione biometrica”.

L’ok definitivo atteso tra qualche settimana da parte del Senato.

Non più cartellini/badge per timbrare ingressi e uscite che altri colleghi, compiacentemente, potevano utilizzare per i furbetti del cartellino; al posto del badge un rilevatore di impronte digitali, impronte che ovviamente non possono essere passate ad un compare compiacente.

Il ddl, nel prevedere per tutte le Amministrazioni pubbliche l’installazione obbligatoria di “sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica”, per la scuola, invece, ha fatto una parziale eccezione. Ha previsto che “Il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è escluso dall’ambito di applicazione del presente articolo. I dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell’accesso, secondo modalità stabilite, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Dirigenti scolastici, personale Ata e docenti: tre modalità diverse di controllo.

Vedremo come il decreto regolamenterà nel dettaglio la materia. Per ora il quadro sembra il seguente.

Per i docenti fiducia incondizionata: nessun controllo di accesso, dando per scontato che non arrivino mai in ritardo a scuola, e nessun controllo di presenza, dando per scontato che nessuno approfitti della compresenza in classe di altro collega per andarsene.

Per i dirigenti scolastici nessuna fiducia, anche se sembrano esclusi dal controllo biometrico (impronte digitali); devono però ‘timbrare’ con il badge ed essere controllati a video per dimostrare di essere in ufficio (e si presume che, come un qualsiasi travet, debbano anche timbrare l’uscita). Non importa se sono in reggenza lontano dalla sede oppure devono operare in una scuola dipendente lontana dall’ufficio.

La mobilità per loro non è contemplata. Devono rimanere inchiodati alla loro scrivania, come gli altri dirigenti pubblici (che non hanno reggenze di uffici fuori sede o uffici separati).

Del personale Ata il ddl non parla. Per loro nessuna fiducia, e nelle sedi in cui operano (sede centrale, plessi, succursali, sezioni staccate) dovrà essere installato il rilevatore di impronte e il video rilevatore di accesso.

Domanda impertinente: ma gli estensori della disposizione sanno come funziona la scuola? 

Per il ministro Buongiorno tutto ok, perché anche i dirigenti scolastici “fanno parte della categoria di dirigenti pubblici contrattualizzati” interessati al ddl, e “le critiche all’introduzione dei controlli biometrici ai dirigenti scolastici non solo si basano su una erronea lettura della norma, ma sono anche fuorvianti: non tengono conto del fatto che ancora non è stato emanato il decreto sulle modalità attuative”. Le ha fatto eco il ministro Bussetti che ha dichiarato che la norma serve ad accertare la presenza dei DS a scuola, mentre per i docenti la presenza è attestata dalla firma sul registro.