Mobilità 2017: tutto quello che devi sapere

Firmata l’ipotesi di accordo sulla mobilità 2017, ma le domande sono ancora tante. Quali docenti potranno fare domande e in quante fasi si svolgerà? Quali tipologie di preferenze possono essere espresse? A queste e ad altre questioni Tuttoscuola prova a fornire una risposta basandosi sulle faq pubblicate da Uil Scuola.

Mobilità 2017: chi può presentare la domanda?
Intanto chiariamo subito il fatto che, a poter presentare la propria domanda di mobilità, sono tutti gli insegnanti assunti a tempo indeterminato, compresi quelli la cui assunzione in questo senso è avvenuta dal 1 settembre scorso. Si svolgerà in un’unica fase per ciascun grado di istruzione. Potrà avvenire da scuola a scuola, da ambito a scuola e viceversa.

Mobilità 2017: cosa è cambiato?
Non esiste più la fase comunale all’interno dei singoli movimenti provinciali che avverranno, quindi, in un’unica fase: prima quelli provinciali, poi quegli interprovinciali. In parole povere: i trasferimenti interprovinciali si effettueranno dopo quelli provinciali nel limite del 30% delle disponibilità. Invece, i passaggi di cattedra, sia provinciali che interprovinciali, avverranno nel limite del 10% delle disponibilità. Tutti gli insegnanti assunti a tempo indeterminato, possono comunque chiedere anche o solo la mobilità interprovinciale.

Mobilità 2017: quante preferenze si possono esprimere?
Fino a un massimo di 15 e comprenderanno sia la mobilità provinciale che quella interprovinciale. Si potranno indicare fino a 5 scuole (sia del proprio ambito che non, anche di altre province), la preferenza di ambiti e, nel caso di mobilità interprovinciale, anche i codici sintetici delle province. Le 5 scuole le può indicare anche il titolare di ambito.

Mobilità 2017: quali saranno i criteri con cui verranno disposti i trasferimenti?
L’ordine determinato per ogni preferenza sulla base delle precedenze e del punteggio. Nel caso di parità di precedenze e di punteggio la posizione in graduatoria sarà determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

Mobilità 2017: chi parteciperà avrà titolarità su ambito o su scuola?
L’insegnante che sarà soddisfatto in una preferenza di scuola riceverà la titolarità su scuola, quello soddisfatto nella preferenza di ambito  o provincia riceverà la titolarità su ambito. Per richiedere il passaggio di ruolo bisogna aver superato l’anno di prova. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio si dovranno presentare domande distinte in ognuna delle quali sarà possibile esprimere fino a 15 preferenze.

Mobilità 2017: come saranno assegnati i posti nelle scuole che hanno sedi in comuni diversi?
Saranno assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto salvaguardando eventuali precedenze. L’assistenza al figlio, al coniuge e al genitore disabile sarà prioritaria rispetto alla precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità del docente perdente posto in provincia.

Mobilità 2017: le novità
Per quanto riguarda la tabella valutazione titoli, è stato equiparato, ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre ruolo e altro ruolo a quello di ruolo. Per quanto riguarda invece il personale educativo, è aumentato da tre a nove il numero di province esprimibili nella domanda di mobilità. Tale personale potrà quindi esprimere preferenze per non più di nove province oltre a quella di titolarità. E’ stato equiparato, ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio pre ruolo e di altro ruolo a quello di ruolo. È poi specificato l’impegno dell’amministrazione ad adottare per il prossimo anno la procedura online per la presentazione e la gestione delle domande. Parlando invece del personale ATA, ai fini della mobilità a domanda, il servizio di pre ruolo e quello di altro ruolo, prestato nella rispettiva fascia di appartenenza, è stato equiparato a quello di ruolo. I posti di un’autonomia scolastica situati in sedi in comuni diversi rispetto a quello sede di organico saranno assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto salvaguardando eventuali precedenze.