Cade il vincolo triennale, confermate le 15 preferenze: i contenuti dell’accordo sulla mobilità
L’ipotesi di accordo sulla mobilità 2017-18, sottoscritta ieri sera al Miur, pone fine ad una attesa che aveva fatto temere, forse, una rottura o, quanto meno, un rinvio, vista anche l’inconciliabilità di alcune rivendicazioni sindacali. Questi i principali contenuti dell’ipotesi di accordo che sarà seguito da una sequenza contrattuale sulla chiamata diretta, in attesa che il MEF si esprima nel merito complessivo dell’intesa, prima dell’emanazione dell’annuale ordinanza ministeriale.
Come già previsto dall’intesa del 29 dicembre scorso, cade il vincolo triennale di permanenza su una scuola o su una provincia: i docenti, nel limite di 15 opzioni possono richiedere anche più province, mentre per la scelta delle scuole il limite massimo è fissato a cinque.
Nei trasferimenti interprovinciali si potrà chiedere, come avveniva prima della 107, direttamente una o più scuole.
È stata superata la questione dell’assegnazione dei docenti su sedi distaccate della stessa istituzione scolastica (che avrà d’ora in poi un codice meccanico unico): vi sarà la contrattazione d’istituto con le RSU a definire i criteri di assegnazione degli insegnanti.
Nel caso di mobilità su scuola i docenti trasferiti acquisiranno la titolarità di scuola, nel caso di trasferimento di ambito territoriale o di codice sintetico di provincia acquisiranno la titolarità di ambito.
Ai fini dell’individuazione dell’insegnante soprannumerario, in caso di contrazione di organico, si formulerà una graduatoria unica, per ogni ordine di scuola e tipologia di posto, senza distinzione tra titolari di scuola e di ambito. Sono confermati i criteri di individuazione del perdente posto secondo cui i docenti ultimi arrivati per mobilità a domanda, indipendentemente dal punteggio, saranno collocati in fondo alla graduatoria e saranno i primi ad essere individuati nel caso di contrazione dell’organico.
Per il Personale educativo dei Convitti aumentate da tre a nove le province esprimibili.
Per la valutazione dei titoli per definire i punteggi delle graduatorie viene equiparato il servizio pre-ruolo a quello di ruolo.
Dopo la sigla il testo dovrà essere inviato al MEF e alla funzione Pubblica per i pareri di competenza. Solo successivamente si procederà all’eventuale firma definitiva del contratto.
È prevista una precedenza per l’assistenza a familiari disabili rispetto a quella per il rientro nel comune di precedente titolarità.
Oltre al problema della chiamata diretta, vi erano due altre questioni che nei giorni scorsi avevano ostacolato la stipula dell’accordo sulla mobilità 2017-2018:
- la possibilità per i docenti ‘chiamati’ dal dirigente scolastico di chiedere la stessa scuola in cui hanno ricevuto l’incarico triennale;
- il trasferimento sulla istituzione scolastica nella secondaria anziché anche sulle sedi o sezioni distaccate.
In sostanza su entrambe le questioni ha prevalso sostanzialmente la tesi del Miur. I docenti chiamati dagli ambiti con incarico triennale non potranno chiedere la stessa istituzione scolastica a cui sono attualmente assegnati.
Nella secondaria vi sarà un unico codice identificativo e sarà quello della istituzione scolastica, anziché, come avveniva prima solo per la secondaria, anche per le altre sedi o posti dipendenti.
La contrattazione d’istituto con le Rsu definirà i criteri di assegnazione dei docenti alle sedi.
Una piccola curiosità. I distretti scolastici, scomparsi da molto tempo come organi collegiali territoriali, ma rimasti soltanto come riferimento territoriale per la mobilità del personale, scompaiono definitivamente per lasciare posto agli ambiti territoriali che rappresentano la nuova rete di ripartizione geografica (provinciale e sub-provinciale) del sistema scolastico.
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