I dati del 2025-26 sul sistema di istruzione restano top-secret/2. Cosa dicono le norme

Il silenzio tombale sui dati dell’istruzione ignora l’obbligo previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Cosa prevede il d.lgs 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”?

L’articolo 1 (Principio generale di trasparenza) definisce: La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Il successivo art. 2 precisa: Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, … nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente,

In attuazione degli obblighi previsti dal decreto legislativo 33/2013, nello stesso anno il ministero dell’istruzione pubblicava nel settembre 2013 il Focus “Principali dati della scuola – Avvio anno scolastico ….”. Da notare il termine Avvio che presuppone un periodo preciso, coincidente con l’inizio delle lezioni, tanto che da allora ogni anno a settembre, in concomitanza con l’inizio delle lezioni, è stato sempre pubblicato il Focus dei principali dati della scuola.

Ma quest’anno no.

Sono trascorsi oltre nove mesi dall’avvio dell’anno scolastico 2025/26, ormai agli sgoccioli, e il ministero non ha pubblicato i dati dovuti, né ha giustificato il silenzio e il ritardo, ignorando quanto tassativamente disposto dall’art. 6 del d.lgs. 33/2013: Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, ..L’esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

La mancata pubblicazione in palese violazione della legge dovrebbe preoccupare tutti.

Cosa pensano i sindacati che non possono conoscere, tra l’altro, i dati sui posti comuni e di sostegno?

Cosa pensano Fish e altre organizzazioni che non possono conoscere i dati degli alunni con disabilità?

Cosa pensano le associazioni per la tutela dei consumatori?

Cosa pensano gli altri organi di informazione?

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