Disapplicare l’obbligo di aggiornarsi? I sindacati lo hanno fatto? O hanno trovato un escamotage?

Disapplicare l’obbligo di aggiornarsi?/2

Il decreto Madia nel 2017 ha restituito ai sindacati il potere di disapplicare contrattualmente le norme che interferiscono sulle materie di competenza contrattuale.

Pertanto i sindacati hanno nuovamente il potere – naturalmente con la firma della controparte contrattuale, ovvero del Governo – di disapplicare norme non gradite, come, ad esempio, l’art. 1, comma 124 della legge 107/2015 che prevede “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.

Ma lo hanno fatto? Hanno disapplicato la norma come avevano fatto nel 2006 con il tutor?

Hanno sottoscritto con l’Aran un contratto che preveda un dispositivo del tipo: “Viene disapplicato il comma 124 dell’art. 1 della legge 107/2015”? No.

Sindacati e Miur hanno invece sottoscritto un’ipotesi di CCNI sulla formazione in cui, tra l’altro, è previsto che “Nelle scuole il personale esercita il diritto alla formazione in servizio anche nella forma dell’aggiornamento individuale”.

Come si vede, si evita di parlare di formazione in servizio obbligatoria, permanente strutturale, ma si cita, come avvenuto per tantissimi anni, soltanto il diritto ad aggiornarsi. Perché? Difficile sia un caso. Il comma 124 non è stato disapplicato: è stato semplicemente svuotato del suo contenuto. Almeno, così pare, e saremmo ben lieti di raccogliere smentite convincenti.

Più avanti, all’art. 3, si precisa: “Tutto il personale in servizio può accedere alle iniziative formative”. Il docente ha, dunque, il potere di accedere, ma non ne ha l’obbligo.

L’obbligo di aggiornarsi è stato aggirato, dunque, senza disapplicare il comma 124 della Buona Scuola; comma che resta in vigore ed è virtualmente applicabile. E’ così? Lo chiediamo ai firmatari del CCNI.

Ma se così fosse (e lo ripetiamo: speriamo di no), cosa costava agire alla luce del sole e, prima di definire con il Miur il CCNI sulla formazione, contrattare con l’ARAN la disapplicazione, formale e sostanziale, del comma 124?

Volevano forse svuotare il contenuto del comma 124 senza troppo scalpore, alla chetichella, e mettere tutti di fronte al fatto compiuto dopo la registrazione dell’ipotesi di CCNI da parte della Corte dei Conti?