Disapplicare l’obbligo di aggiornarsi? Cosa dicono le norme

Disapplicare l’obbligo di aggiornarsi?/1

La polemica provocata da Cinzia Mion contro i sindacati della scuola, che avrebbero usato il loro potere per cancellare l’obbligo di aggiornamento dei docenti, chiama in causa un istituto normativo poco usuale: la deroga, cioè la disapplicazione di una legge.

Ma pone anche una domanda non di poco conto: i sindacati (e il Miur) lo hanno fatto davvero come sostiene la Mion? E se sì, lo potevano fare?

Il potere contrattuale di disapplicare una legge, cioè non applicarla senza abrogarla, è stato previsto dal d.lgs. 165/2001 art. 2, c. 2 che prevedeva “Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili”.

La norma è stata applicata per la prima volta nella scuola con il contratto firmato dai sindacati e dall’Aran il 17 luglio 2006, che all’art. 2 disponeva “Sono disapplicati l’art. 7 – commi 5,6 e 7 – e l’art. 10 – comma 5 – del d.lgs. 59/2004.” In questo modo cessava di esistere, soprattutto nella scuola primaria, il docente tutor, una figura di morattiana memoria con un compito di coach. 

Il contratto del luglio 2006 all’art. 3 prevedeva inoltre che “Sono disapplicati l’art. 8, comma 3, e l’art. 11, comma 7, del d.lgs. 59/2004”. Pertanto non aveva più applicazione la norma che obbligava i docenti a rimanere nella stessa sede per almeno un biennio.

Dopo quella prima “applicazione della disapplicazione” non ci sono stati altri interventi contrattuali, anche perché la Legge 15/2009 (ministro Brunetta) aggiungeva alla possibilità di disapplicazione questo vincolo: solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.

Ovviamente nessuna legge ha mai previsto che potesse essere disapplicata.

Tuttavia quest’ultimo intervento è stato superato con il d.lgs. 75/2017 (ministro Madia) che, ha disposto la soppressione proprio di quel “solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”, aprendo la strada nuovamente al potere di deroga dei contratti, che recentemente qualcuno ha cercato di rimettere in discussione, ma evidentemente le resistenze sono molto forti.