Vaccini: la legge vieta l’autocertificazione, ma la circolare la consente. Che fare?

Tra pochi giorni nelle scuole i capi d’istituto del primo ciclo, così come i gestori dei nidi d’infanzia pubblici e privati dovranno decidere, sotto la propria personale responsabilità, se accettare le autocertificazioni (illegittime, come vedremo) presentate dai genitori di bambini per i quali soltanto la certificazione medica può attestare l’avvenuta vaccinazione obbligatoria.

Giocando sull’ambiguità del termine “autocertificazione”, anche diversi mezzi di informazione hanno assecondato l’errore (più o meno voluto) della nota ministeriale con cui nel luglio scorso i ministri della salute e dell’istruzione hanno ‘sdoganato’ l’autocertificazione vaccinale, scrivendo che si era fatto così anche prima.

Il gioco ambiguo e pericoloso sta nel fatto che le autocertificazioni autorizzate nel 2017 dal decreto Lorenzin erano legittime (e lo sono anche quest’anno), in quanto si riferivano soltanto ad eventuali richieste in atto presentate alla ASL o ad appuntamenti calendarizzati e in attesa di essere eseguiti.

Quelle invece consentite dalla nota congiunta dei ministeri della salute e dell’istruzione prevedono la possibilità di autocertificare l’avvenuta vaccinazione. Una possibilità tassativamente esclusa dall’art.49 del DPR 445/2000: “Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”.

Solamente un medico o l’ASL può certificare lo stato vaccinale. In questo senso stanno dando indicazioni alcuni comuni, come quello di Bari (http://www.trmtv.it/home/primo-piano/2018_09_02/179059.html). Dopo che Tuttoscuola aveva per prima reso noto il divieto di quella specifica autocertificazione, diversi soggetti pubblici avevano evidenziato l’errore della nota ministeriale, ma dopo i clamori estivi sembra arrivata l’ipocrita pace sociale.

Per mantenere l’armonia dei buoni rapporti istituzionali i sindacati sembrano essersi accontentati della rassicurazione del ministro Bussetti, il quale nell’incontro con i sindacati e in successive dichiarazioni ha affermato che se le autocertificazioni attestano il falso, la responsabilità sarà di chi le sottoscrive, ma non dei dirigenti.

Ma davvero i dirigenti non sarebbero responsabili per avere accettato una autodichiarazione illegittima oltre che fraudolenta, mettendo a rischio, ad esempio, i bambini immunodepressi? Nel malaugurato caso di contagio, la penserebbe così anche il magistrato? Terrà conto della legge (fonte primaria) o della circolare ministeriale in contrasto (fonte secondaria)? Considerata la gerarchia delle fonti normative…

 

Ecco alcuni articoli sul tema:

https://www.tuttoscuola.com/vaccini-lautocertificazione-aggira-la-normativa/
https://www.tuttoscuola.com/vaccini-restano-le-autocertificazioni-miur-presidi-non-saranno-responsabili-delle-autocertificazioni-false/
https://www.tuttoscuola.com/vaccini-serve-quello-contro-lignoranza/