Vaccini, restano le autocertificazioni. Miur: ‘Presidi non responsabili di false autocertificazioni’. La penserà così anche il magistrato?

Nessun ritiro della circolare di luglio che autorizza l’autocertificazione sullo stato vaccinale. È quanto stabilito ieri, 23 agosto, durante l’incontro sui vaccini avvenuto al Miur tra i sindacati della scuola e il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti.

Ci si aspettava che le rappresentanze sindacali dei dirigenti scolastici ai quali spetterà la responsabilità di accettare o respingere le autocertificazioni puntassero i piedi per ottenere un chiarimento risolutivo a favore dei capi d’istituto. Invece la circolare per le autocertificazioni resta e, conseguentemente, i dirigenti scolastici dovranno personalmente decidere se chiedere il rispetto della legge come avveniva l’anno scorso o accettare le autocertificazioni presentate dalle famiglie come consentito dalla nota ministeriale.

I sindacati si sono accontentati della dichiarazione solenne del Ministro come ha annunciato in un comunicato il presidente dell’Associazione Presidi.

“Il Ministro ci ha garantito che le eventuali responsabilità connesse ad autocertificazioni non veritiere ricadranno esclusivamente sugli autori delle stesse” ha dichiarato il presidente dell’ANP, Antonello Giannelli. Il che equivale anche a dire che la circolare ha valore e che è possibile aggirare il divieto normativo previsto dall’art. 49 del DPR 445/2000 (“I certificati medici, sanitari … non possono essere sostituiti da altro documento”), nonostante vi siano state numerose e autorevoli prese di posizione – comprese quelle dei sindacati dei dirigenti scolastici – che hanno ricordato il vincolo tassativo della legge. “Ribadiamo, tuttavia, la posizione da noi già espressa nei giorni scorsi relativamente all’obbligo di vaccinazione e al rischio di ammettere nelle scuole i bambini non vaccinati”, ha puntualizzato Giannelli . “Ritengo che si debbano accettare le autocertificazioni solo ed esclusivamente laddove le Asl non siano in grado di rilasciare le certificazioni, circostanza che i genitori dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità”.

Ma nel malaugurato caso che dovessero esserci contagi conseguenti ad autocertificazioni non veritiere, per la magistratura basterà la dichiarazione del Ministro per esentare da qualsiasi responsabilità chi doveva controllare, cioè i capi d’istituto, per garantire la salute di tutti e, in particolare, dei bambini immunodepressi?

Ciò che ragionevolmente ci si può aspettare è che i dirigenti scolastici, chiamati eventualmente in causa per casi penalmente rilevanti, non potranno giustificarsi per avere applicato la nota ministeriale perché così voluto dalla ministra Grillo o perché tranquillizzati dal ministro Bussetti.

Il magistrato, tenuto conto della gerarchia delle fonti normative, non potrà che tener conto della legge (fonte primaria) anziché della circolare ministeriale in contrasto (fonte secondaria). E potrebbe chiedere conto ai presidi del motivo per cui abbiano accettato autodichiarazioni che non potevano sostituire la certificazione medica (art. 49 del DPR 445/2000).

Insomma, il cerino resta ancora una volta in mano ai dirigenti scolastici che, nel caso accettino le autocertificazioni (un’accettazione che equivale a considerarle legittime), avranno anche l’obbligo e la responsabilità (art. 71 del DPR 445/2000) di controllarne la veridicità, chiedendo all’ASL di competenza di attestarne l’autenticità.