Vaccini e autocertificazione: non resta che ritirare la circolare

La denuncia di Tuttoscuola sulla non legittimità dell’autocertificazione vaccinale sta scatenando un putiferio su web e sulla stampa, con la ministra della salute, Giulia Grillo, che rivendica la validità della sua circolare di luglio concordata con il collega Marco Bussetti dell’istruzione.

A rendere la vicenda ancora più controversa incidono anche alcuni equivoci che circolano, più o meno strumentalmente. Cerchiamo di fare chiarezza, per quanto possibile.

Un primo equivoco sta nell’evidenziare che l’obbligo di istruzione precede l’obbligo vaccinale e che di conseguenza la mancata vaccinazione non può impedire la frequenza scolastica.

Ma questo lo prevede già la legge Lorenzin che non esclude dalla scuola dell’obbligo l’alunno non vaccinato, ma sanziona con una multa i genitori inadempienti.

Sono invece esclusi dai servizi educativi (la cui frequenza non è obbligatoria) i bambini non vaccinati, frequentanti nidi e scuole dell’infanzia.

Il secondo equivoco – oggetto della polemica del giorno – riguarda l’oggetto dell’autocertificazione.

È vero, come ha sostenuto la ministra Grillo che le autocertificazioni sono state consentite anche nel 2017.

Ma quelle autocertificazioni riguardavano (e possono tuttora riguardare) la comunicazione delle famiglie di avere in corso l’intervento vaccinale o di essere in attesa del rilascio della certificazione da parte dell’Asl.

Invece l’autocertificazione prevista nella nota ministeriale di luglio 2018 consente ben altro: permette infatti alle famiglie di sostituirsi alla certificazione dell’Asl o del medico di base, dichiarando loro stessi l’avvenuta vaccinazione.

In pratica i genitori possono certificare quel che normalmente certifica soltanto l’autorità medica. È come se un lavoratore autocertificasse la propria malattia che gli impedisce di andare al lavoro. Cosa potrebbe succedere?

Ma lo stato di salute può essere certificato soltanto dai medici o dalle ASL, non certamente dal singolo cittadino.

Tutto questo è infatti vietato dalla legge, come ha segnalato per prima Tuttoscuola (https://www.tuttoscuola.com/vaccini-lautocertificazione-aggira-la-normativa/ ) e come hanno ripreso prontamente i pediatri dei Collegi dei professori universitari e associazioni di dirigenti scolastici come l’Anp e l’Andis.

La materia dell’autocertificazione è disciplinata dal DPR 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” che all’articolo 49 prevede “Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione”: I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

E certamente non può essere una semplice nota ministeriale a modificare la normativa di settore.

Se a settembre una famiglia autocertificherà che il proprio figlio ha fatto tutti i vaccini obbligatori, il dirigente scolastico dovrà fare riferimento alla nota ministeriale che consente l’autocertificazione, o alla legge 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” che all’articolo 49 – intitolato “Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione” – esclude la possibilità di autocertificare: “I certificati medici, sanitari…”? (https://www.tuttoscuola.com/i-vaccini-e-le-soluzioni-impraticabili/ )

Il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, sembra pronto a rivalutare con attenzione la questione: “È opportuno considerare le preoccupazioni dei dirigenti scolastici, che costituiscono snodo fondamentale per il sistema di istruzione e formazione”, ha scritto su Twitter. “Certamente la dirigenza scolastica non può essere gravata di incombenze in materia sanitaria. La questione vaccinale è tema di salute pubblica”.

Ora è auspicabile che la ministra della salute Grillo rifletta sull’intera questione (piuttosto che prendersela con i presidi) e arrivi a quella che ormai appare la decisione più saggia: ritirare la circolare.