Vaccini: l’autocertificazione aggira la normativa

Si complica ulteriormente la questione dell’obbligo vaccinale per i bambini da 0 a 6 anni e per la prima iscrizione alle scuole (6-16 anni).

Da un’analisi del quadro normativo svolta da Tuttoscuola emerge che l’autocertificazione è espressamente esclusa per i certificati sanitari da una legge del 2000.

 

Dal momento che l’approvazione del decreto Milleproroghe da parte della Camera non potrà avvenire in tempo prima della chiusura dei lavori parlamentari, non potrà nemmeno entrare in vigore in tempo utile l’emendamento inserito dal Senato che prevede lo slittamento di un anno dell’obbligo vaccinale come requisito per frequentare la scuola e i servizi educativi per l’infanzia.

 

Senza il varo definitivo del decreto Milleproroghe resterà in vigore, pertanto, la circolare del 5 luglio 2018, definita dal ministero della Salute d’intesa con quello dell’Istruzione (intitolata “adempimenti vaccinali relativi ai minorenni di età compresa tra zero e sedici anni che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative – nuove indicazioni operative per l’anno scolastico-calendario annuale 2018/2019”), che consente alle famiglie l’autocertificazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva delle vaccinazioni effettuate, da presentarsi alle scuole.

Quella nota ministeriale, dunque, consente un ‘fai da te’ alle famiglie che, con una inattesa semplificazione, potranno sostituire la certificazione sanitaria di vaccinazioni con una dichiarazione sostitutiva di avvenuta vaccinazione.

Ma si può autocertificare la condizione di salute? Dall’analisi normativa fatta da Tuttoscuola emerge che ciò non è possibile.

La materia dell’autocertificazione è disciplinata dal DPR 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” che, però, all’articolo 49 – intitolato “Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione” – esclude dalla possibilità di autocertificare: “I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”.

E certamente non può essere una semplice nota ministeriale a modificare la normativa di settore.

 

Peraltro la circolare cita il Dpr 445/2000 ad un altro proposito (circa le verifiche sulla veridicità della autodichiarazioni), ma nulla dice circa l’eventuale superamento dell’art. 49 del medesimo DPR  relativo alle materie escluse dall’autocertificazione. 

L’avere derubricato l’obbligo effettivo di vaccinazione nella facoltà di autocertificare la situazione vaccinale, potrebbe consentire a tanti genitori di aggirare il vincolo imposto dalla legge con dichiarazioni non probanti, la cui veridicità è rimessa all’autorità scolastica (il solito dirigente scolastico-sceriffo, a cui sono state tolte le stellette ma che deve comunque assicurare “l’ordine”) che può procedere a controllo campionario, lasciando eventualmente esposti al rischio di contagio bambini in particolari situazioni critiche, compagni di classe di altri bambini autocertificati.

Certo, i genitori che autocertificassero  il falso commetterebbero un illecito. Ma questo può fermare chi è “ideologicamente” contrario alla vaccinazione?