La sicurezza è un pericolo per i dirigenti scolastici: un capestro le norme a carico
Mentre sui dirigenti scolastici sta arrivando quel controllo biometrico che prima ancora di essere un costoso e ingiustificato strumento di controllo rappresenta un atto politico ingeneroso e di sfiducia verso una dirigenza che, nonostante il carico notevole di responsabilità e con una retribuzione mediamente inferiore a quella degli altri dirigenti pubblici, assicura il funzionamento del sistema d’istruzione nazionale; mentre un dirigente scolastico su tre ha il carico della reggenza di un’altra istituzione scolastica con raddoppio delle responsabilità a fronte di una modesta indennità senza rimborsi di viaggi e di spese; mentre tutto questo rappresenta una sgradevole situazione in via di peggioramento, un altro gravame incombe sul capo dei capi d’istituto: la sicurezza.
I dirigenti scolastici ben sanno che le norme sulla sicurezza li identificano come datori di lavoro su cui pesano oneri e responsabilità di varia natura e portata.
Gli edifici scolastici, di proprietà delle Amministrazioni locali, in cui quotidianamente vivono i ragazzi e il personale della scuola, sono sotto il controllo del dirigente per quanto riguarda la sicurezza della struttura e delle persone. Lo prevede il decreto legislativo 81/2008.
La norma, oltre a diversi oneri posti a carico del dirigente, prevede “Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione».
Inoltre il dirigente ha l’onere di vigilanza sul mantenimento della conformità alla norma dell’edificio scolastico, di segnalazione tempestiva all’Ente locale delle situazioni di rischio dovute a strutture o impianti. Ma, secondo l’art 5 del DM 382/98 e la Circolare Ministeriale 119/99, non deve limitarsi alla mera segnalazione, deve in ogni caso vigilare e, se necessario, intervenire con misure organizzative, deve adottare ogni misura precauzionale (compensativa) atta ad impedire qualsiasi forma di pericolo per la salute e la sicurezza degli occupanti.
Molti doveri, pochi poteri, specie sull’Amministrazione locale proprietaria dell’immobile. Se non interviene, resta poco da fare, mentre le responsabilità restano tutte, come dimostra l’incredibile storia di Franca Principe, DS dell’istituto “Pisacane” di Sapri.
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