Green pass nella scuola: chiarimenti del ministero

La certificazione verde nelle scuole trova ora chiarimenti e indicazioni operative che dovrebbero fugare dubbi ed equivoci, grazie ad una nota esplicativa (prot. 1534 del 15 ottobre 2021) del Capo Dipartimento del Ministero dell’istruzione Stefano Versari. L’impiego del green pass nelle scuole, già regolato dal decreto legge 111/2021, ha subito modifiche con la legge di conversione (n. 133/2021), che la nota di Versari precisa e commenta.

Sanzioni amministrative: probabilmente molti non avevano rilevato che il DL 111/2021 al comma 5 dell’art. 9-ter prevedeva per tutto il personale scolastico inadempiente anche sanzioni amministrative, oltre alla sospensione della retribuzione per i docenti assenti ingiustificati a decorrere dal quinto giorno.

Per la sanzione amministrativa il DL 111/21 rinviava – come una scatola cinese – ad un altro DL, il n°19 del 2020 convertito a sua volta dalla legge 35/2020 che all’articolo 4 fissava l’ammenda ammnistrativa da un minimo di 400 ad un massimo di 3.000 euro.

La nota del Capo Dipartimento precisa ora che “la mancata conferma di quel comma 5 dell’articolo 9-ter” nella legge di conversione significa che “non sono più previste sanzioni amministrative a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde“.

Sospensione della retribuzione: è confermata la sospensione dell’intera retribuzione a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata (per mancata certificazione).
La sospensione di ogni forma di retribuzione – precisa la nota richiamando la nuova formulazione del comma 2 dell’articolo 9-ter – decorre sì dal quinto giorno di assenza, ma il suo termine avviene sia nel momento di regolarizzazione del green pass da parte del docente sospeso sia alla scadenza del contratto di supplenza non superiore a quindici giorni. Il lavoratore dovrà quindi attendere il completamento del contratto del supplente che lo ha sostituito.
Ciò, precisa la nota, per garantire il diritto allo studio e la continuità del servizio.

Certificazione verde: confermato l’obbligo del personale scolastico di esibire la certificazione verde, la nota ministeriale precisa, però, che il Parlamento, in sede di conversione del DL, ha disciplinato la possibilità che la certificazione, se non generata in formato cartaceo o digitale, sia considerata comunque valida anche “se rilasciata dalla struttura sanitaria ovvero dal medico che ha effettuato la vaccinazione“.

Soggetti esterni: confermato l’obbligo di green pass anche per le persone esterne, genitori compresi, che accedono agli ambienti scolastici, la nota ricorda che per loro la violazione prevede un’ammenda tra 400 e 1000 euro (comminata dal Prefetto).

La sanzione è tuttavia a carico, non del lavoratore, ma del suo datore di lavoro, nel caso in cui l’accesso alla struttura scolastica sia motivata da ragioni di lavoro o di servizio.
Il controllo di questo personale esterno da parte del dirigente scolastico deve essere fatto “a campione“.

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