Diplomati magistrali, sentenza di esclusione dalle GAE: i tempi di inserimento
Diplomati magistrali, sentenza di esclusione dalle GAE/1
La sentenza n. 00011/2017 REG.PROV.COLL, con la quale ieri il Consiglio di Stato ha sancito l’esclusione dei diplomati magistrali ante 2001-02 dalle GAE, si fonda su due motivazioni sostanziali. Vediamo la prima, relativa ai tempi di inserimento in GAE.
Va premesso che l’adunanza plenaria del 15 novembre scorso, da cui è uscita la sentenza, era stata provocata da un’ordinanza della VI Sezione dello stesso Consiglio di Stato che, rilevate alcune perplessità interpretative, aveva rimesso, appunto, alla plenaria la decisione definitiva.
In particolare le perplessità si fondavano, tra l’altro, su questi elementi:
- a) la riapertura delle graduatorie ad esaurimento appare priva di base normativa, nonostante le enunciate ragioni di equità e pari trattamento, in ipotesi idonee a giustificare un nuovo intervento del legislatore. Nella situazione in esame, peraltro, non si comprenderebbe perché il possesso di titolo abilitante sia stato fatto valere a tanti anni di distanza dal relativo conseguimento, senza alcun richiamo a pregressi titoli di servizio. Diversa sarebbe la situazione di chi fosse già stato iscritto nelle graduatorie di cui trattasi, con successiva esclusione per non avere presentato domanda di conferma in sede di aggiornamento.
- b) l’inserimento in una graduatoria, destinata a consentire per mero scorrimento lo stabile ingresso nel ruolo docente, non dovrebbe prescindere da una seria ricognizione dell’esperienza maturata dai singoli interessati, di cui nel caso di specie non sono noti né l’attuale iscrizione nelle graduatorie di Istituto, né l’eventuale, ulteriore percorso formativo seguito dopo il conseguimento (in anni molto risalenti nel tempo) del diploma abilitante.
Proprio sulla prima perplessità (perché non hanno chiesto prima l’inserimento?) la sentenza afferma ora categoricamente che “Alla luce delle considerazioni svolte, deve, pertanto, ritenersi che l’efficacia abilitante (ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti prima e ad esaurimento poi) del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2011/2002 avrebbe dovuto essere fatta valere dagli interessati mediante, in primo luogo, la presentazione di una tempestiva domanda di inserimento e, in secondo luogo, a fronte del mancato inserimento, la proposizione nei termini di decadenza del ricorso giurisdizionale.”
Ammesso e non concesso, dunque, che quel vecchio diploma fosse pienamente abilitante, ne doveva essere chiesta per tempo la valutazione ai fini dell’inserimento in graduatoria permanente/esaurimento.
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