Autonomia, ultima spiaggia/2: dirigente avvisato…

I dirigenti scolastici, i collegi dei docenti e i consigli di istituto vengono quindi invitati ad avvalersi delle prerogative ad essi assegnate dal DPR 275/1999, in particolare in materia di autonomia didattica (art. 4, c. 2: “le scuole regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline“) e organizzativa (art. 5, c. 1: “le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l’impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale…”).
Le modalità di funzionamento del tempo pieno o prolungato, e in generale tutti i modelli organizzativi, rientrerebbero così nella sfera di competenza delle scuole, comprese le decisioni in materia di contitolarità, moduli, tutor e così via. E se qualche dirigente scolastico ritenesse suo dovere o competenza quella di occuparsi delle funzioni dei docenti, e di scegliere i tutor secondo il modello prefigurato nel decreto legislativo, niente paura: ci si potrà sempre appellare al contratto nazionale di lavoro, che assegna alla contrattazione ai diversi livelli le materie relative a “profilo professionale, orario di lavoro, mobilità, retribuzione, carriera, organizzazione del lavoro“. L’ultima trincea, nell’articolato sistema di difesa dell’autonomia delle scuole (o non piuttosto dei collegi dei docenti?) sarà insomma la RSU. Dirigente avvisato…