Autonomia differenziata/1. Cintura di sicurezza intorno all’istruzione

Il Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2023 ha approvato il disegno di legge Calderoli  (Lega) recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, ed è già allarme, soprattutto per l’istruzione, con decisa presa di posizione dei sindacati della scuola che annunciano una mobilitazione generale e raccolta di firme per presentare “una proposta di legge di iniziativa popolare per la Modifica dell’articolo 116 comma 3 della Costituzione”.

Pensare di modificare un articolo della Costituzione mediante una legge di iniziativa popolare ci sembra molto arduo, ma vediamo come è coinvolta l’istruzione in quel comma 3 dell’art. 116 della Costituzione. Eccolo.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”.

I primi due commi riguardano le regioni a statuto speciale (Friuli VG, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Val d’Aosta), mentre le ulteriori forme di autonomie – che sarebbero oggetto del ddl Calderoli – sono prima di tutto quelle del comma 3 dell’art. 117 della Costituzione relative alle materie di legislazione concorrente, tra cui istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale.

Inoltre, con riferimento al comma 2 dello stesso art. 117, le materie indicate anche alle lettere n) e s) sono: lettera n) norme generali sull’istruzione; lettera s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

In estrema sintesi, con l’autonomia differenziata singole Regioni possono essere destinatarie di ulteriori condizioni e forme particolari di autonomia con specifico riferimento a quanto disciplinato nelle “norme generali sull’istruzione”, che concernendo l’intero sistema nazionale di istruzione, riguardano sia l’istruzione scolastica che la IeFP.

Inoltre non può sfuggire che la devoluzione di competenze comporta anche, a fronte di una maggiore autonomia riconosciuta alle Regioni, un adeguamento del modello organizzativo statale (come, a titolo esemplificativo, il potenziamento della funzione di pianificazione strategica, del raccordo istituzionale tra i diversi livelli di governo e del coordinamento delle politiche nazionali).

Come si vede, l’allarme lanciato dai sindacati non è per uno stormir di fronde: l’autonomia differenziata è prevista dalla Costituzione e, con una maggioranza che l’ha promessa in campagna elettorale, è una ipotesi molto concreta e vicina. Non a caso si stanno già mobilitando anche alcuni governatori regionali contrari al progetto del Governo.

Un dossier di Tuttoscuola di imminente pubblicazione inquadra a 360 gradi e approfondisce nel merito la tematica dell’autonomia differenziata nella scuola. Seguiteci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA