Voto in comportamento: l’applicazione dell’insufficienza rinviata al 2025/26?

A ridosso della fine del primo quadrimestre è stata pubblicata l’ordinanza ministeriale n. 3 del 9 gennaio ’25 che modifica la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria (dai giudizi analitici ai giudizi sintetici) e la valutazione del comportamento (il cosiddetto voto in condotta) nella scuola secondaria di I grado.

Per l’una e l’altra valutazione l’applicazione era stata prevista già per questo anno scolastico, ma, considerata ormai conclusa la prima parte dell’anno scolastico, la riforma per il 2024-25 troverà effettiva applicazione soltanto nello scrutinio finale.

A parte l’anomalia di due diverse forme di valutazione nello stesso anno scolastico – un’anomalia che sembra stia disorientando molti insegnanti dei due settori coinvolti – mentre il passaggio dai giudizi analitici a quelli sintetici nella scuola primaria non dovrebbe incontrare difficoltà, il passaggio alla nuova valutazione del comportamento potrebbe, invece, creare qualche problema. Vediamo cosa prevede la norma.

“Articolo 5 (Valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado)

A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall’articolo 7, la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con voto in decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all’intero anno scolastico. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi”.

Nella scuola primaria il giudizio sintetico è riferito al periodo di vigenza dell’ordinanza (secondo quadrimestre); al contrario, nella scuola secondaria di I grado la valutazione del comportamento sarà riferita all’intero anno scolastico, compreso, quindi, il periodo di non vigenza dell’ordinanza (da settembre a gennaio compreso).

Nel caso venga attribuito all’alunno nello scrutinio finale un voto di comportamento inferiore a sei decimi con conseguente non ammissione alla classe successiva o all’esame, si può scommettere che la famiglia impugnerebbe la decisione del consiglio di classe, ritenendola viziata da eccesso di potere. 

Con ogni probabilità, a scanso di ricorsi, i consigli di classe potranno prendere in considerazione i casi di voto insufficiente del comportamento l’anno prossimo.

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