Vi è un limite all’autonomia delle scuole?

Durante la gestione del ministro Moratti diverse scuole avevano rivendicato il diritto di affrancarsi dalle sue riforme in nome dell’autonomia scolastica.

Le forze di opposizione e alcuni sindacati di categoria erano scesi in campo a difesa delle scuole, dei collegi docenti o dei dirigenti scolastici “ribelli”. Anche alcune regioni nell’impugnare il decreto legislativo 59/2004 davanti alla Corte costituzionale avevano chiesto di cancellare tutti quegli aspetti di “dettaglio” (orari, organizzazione didattica, ecc.) che potevano ledere l’autonomia, prevista dalla Costituzione. La Corte, come si ricorderà, aveva respinto quelle tesi affermando che anche il dettaglio poteva essere norma generale (vincolante) e che comunque le regioni non avevano titolo a rappresentare le istituzioni scolastiche autonome per la tutela delle loro prerogative.

Con il ministro Fioroni, che nella breve durata dell’incarico aveva in buona misura evitato di imporre linee di intervento vincolanti per le scuole e che, addirittura, aveva smontato con l’operazione “cacciavite” alcune certezze della riforma Moratti, le scuole hanno potuto continuare a lavorare indisturbate.

L’arrivo di una nuova riforma, voluta dal ministro Gelmini, riapre, come già si è visto in questi mesi, la questione dei limiti (se ci sono) dell’autonomia scolastica. Sembra aleggiare in particolare nella scuola primaria, ieri come oggi, questa voglia di autonomia e di indipendenza dal sistema.    

Come inquadrare la questione? Nello scenario istituzionale definito dalla riforma del Titolo V le scuole dell’autonomia applicano direttamente le norme generali statali di carattere precettivo a garanzia dell’unitarietà del sistema d’istruzione. Alle istituzioni scolastiche spettano, a salvaguardia della loro autonomia, tutte le competenze didattiche, organizzative e amministrative previste dalle disposizioni che disciplinano l’autonomia. L’autonomia perciò è da intendere come mezzo di sviluppo culturale e sociale della comunità territoriale. In questa prospettiva va rafforzata l’autonomia che sia funzionale allo sviluppo della cultura della partecipazione, della convivenza civile.

Questa concezione di autonomia esclude che alle istituzioni scolastiche possa essere riconosciuta la possibilità di decidere le politiche formative, che spetta solo ai soggetti istituzionali titolari di potestà legislativa quali Stato, Regioni e Province Autonome.