Riforma: il testo definitivo dello schema di decreto

Il primo schema di decreto legislativo per la riforma Moratti parte da Palazzo Chigi per il cammino di consultazione che dovrebbe restituirlo, corretto o confermato, all’emanazione formale a fine anno o giù di lì.

Tuttoscuola è in grado di pubblicarne il testo definitivo (http://www.tuttoscuola.com/ts_news_117-3.doc).

Ci sono interrogativi sugli emendamenti introdotti al testo ministeriale in Consiglio dei Ministri e si stanno valutando le possibili conseguenze delle nuove modifiche.

Il docente con funzioni tutoriali (e di coordinamento, di orientamento, di relazioni esterne) si prevede, dunque, che assicuri “un’attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali”.

Tuttoscuola ha già dato una prima interpretazione (v. notizia di ieri sul tema): le prestazioni previste per il gruppo di alunni affidatogli diventano attività di insegnamento per gli alunni, e, quindi, anche per altri alunni di classi diverse.

La massiccia presenza del tutor nella stessa classe verrebbe in tal modo attenuata.

Ma c’è un’altra interpretazione che Tuttoscuola ha raccolto: il docente svolge quell’insegnamento di 18 ore solo ai suoi alunni di classe, e si occupa anche delle nuove funzioni da svolgere (rapporti, orientamento, coordinamento, tutoraggio, ecc.). Gli serve quindi un tempo adeguato che, dedotte le 18 di insegnamento e le 2 di programmazione settimanale dalle 24 ore di servizio, diventerebbe di 4 ore (18+4+2).

Giusto e sacrosanto, ma quelle ore necessarie per le nuove funzioni lascerebbero un vuoto di altrettante ore di insegnamento che chiedono l’intervento in tutte le classi con tutor di docenti esterni (ad esempio gli specialisti di religione e di lingua straniera), soprattutto se c’è assistenza educativa alla mensa.

Il primo effetto di questa interpretazione sarebbe quello dell’aumento del fabbisogno di docenti.

Il secondo effetto, conseguente a questo nuovo orario di prestazioni del tutor, potrebbe essere di contrasto con la norma contrattuale, perché il recente CCNL, all’art. 26, comma 5, prevede tassativamente per tutti i docenti dell’elementare 22 ore di attività di insegnamento e 2 di programmazione. E’ vero che la legge prevale sul contratto, ma il ministro è disposto a prevalere sui sindacati?

Si accettano altre interpretazioni dell’emendamento Giovanardi…