Rete scolastica e conflitti di competenze istituzionali/1

È delegata alle Regioni “la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali” (decreto legislativo 112/1998, art. 138 e sentenza della Corte Costituzionale n. 13/2004).

La definizione della rete delle istituzioni scolastiche autonome sui territori regionali costituisce, dunque, l’esercizio di un potere attribuito alle Regioni, come ha confermato la sentenza della Corte Costituzionale n.200/2009.

Decidere che tutte le istituzioni scolastiche del primo ciclo debbano essere istituti comprensivi anziché direzioni didattiche o istituti principali di scuola secondaria di I grado rientra nei poteri dello Stato centrale come lascia intendere l’art. 19 del decreto legge 98/2011 sulla manovra di stabilizzazione finanziaria o no?

Si tratta, in questo caso, di una norma generale sull’istruzione, rimessa alla competenza esclusiva dello Stato come dispone il 1° comma dell’art. 117 della Costituzione oppure è materia che rientra nella legislazione concorrente tra Stato e Regioni (2° comma art. 117)?

In materia di dimensionamento scolastico ed organizzazione della rete scolastica l’intervento statale non può essere auto applicativo ma deve lasciare come minimo un margine di svolgimento all’autonomia regionale.