Recupero dovuto: il tribunale non concede lo sconto dei 10 minuti

I 10 minuti delle lezioni brevi non vanno recuperate, anzi sì. Il Tribunale di Reggio Emilia si pronuncia di nuovo (ma la sentenza non è dello stesso giudice) sulla “vexata quaestio” dei recuperi non dovuti.
Circa due mesi fa (v. TuttoscuolaNEWS n. 71 del 14 ottobre) era stato accolto il ricorso di un gruppo di docenti di un istituto tecnico che erano stati costretti dal capo d’istituto a recuperare buona parte dei 10 minuti di lezione breve non prestati in occasione della riduzione della durata oraria per causa di forza maggiore. Il tribunale nell’occasione aveva anche condannato l’istituzione scolastica a pagare le prestazioni di servizio dovute per il forzato recupero.
Lo stesso tribunale, con sentenza n. 2291/02 del 6.11.2002, ha ora respinto un analogo ricorso di docenti dell’istituto d’arte, ritenendo legittimo l’operato del capo d’istituto in quanto la riduzione di tutte le ore di lezione da 60 a 50 minuti era dipesa da ragioni di carattere didattico-formativo (e quindi esentate dal non recupero).
Il tribunale ha precisato anche che “le insuperabili difficoltà dei trasporti”, di cui parla la circolare ministeriale 243/1979 (unico atto dell’amministrazione scolastica su cui si fonda il diritto del non recupero dei 10 minuti), comportano estremo rigore di valutazione, l’adozione di provvedimenti differenziati ovvero lo slittamento dell’orario delle lezioni. Come dire, insomma, che la causa di forza maggiore deve essere eccezionale ed evidente, e che, se si riduce l’ora di lezione, il motivo non può che essere di ordine organizzativo e metodologico. In tal caso la modifica d’orario rientra tra i poteri di autonomia delle istituzioni, ma il contratto di lavoro 94-97, all’art. 41, impone ai docenti di recuperare i 10 minuti (che nell’istituto d’arte in questione equivalevano a 2-3 ore alla settimana per ogni docente).