Congedo parentale: un mese all’80% anche per il personale della scuola

Il congedo parentale è interessato, dall’anno corrente (2024), da una positiva novità: un mese retribuito all’80%, tra quelli spettanti. Questo incremento, tuttavia, che compete, come spiegheremo, anche al personale della scuola (docenti e Ata), non deve essere confuso con un analogo e precedente miglioramento. Facciamo chiarezza.

1. La legge di bilancio per il 2023 (n. 197 del 19.12.2022) con l’art. 1, comma 359, che integrava il comma 1 dell’art. 34, del D.lgs. n. 151/2001 – Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità – disponeva: al posto della ordinaria indennità al 30%, la retribuzione all’80%, per un solo mese, fino al compimento di sei anni di età del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, in alternativa tra i genitori.

La innovazione legislativa, però, induceva una immediata domanda: il mese all’80% poteva essere riconosciuto anche ai dipendenti pubblici – come il personale della scuola – che già godevano di un trattamento di favore, ovvero il primo mese di congedo parentale retribuito al 100%, in alternativa tra i genitori?

Alla domanda, posta da una AUSL, rispondeva, con apposita nota – n. 20810 del 27.03.2023 – il Dipartimento della Funzione Pubblica, che chiariva:

Considerato (…) che l’indennità maggiorata riguarda esclusivamente i 30 giorni di congedo parentale, si ritiene che l’innalzamento della misura pari all’80 per cento della retribuzione, introdotta dall’articolo 1, comma 359, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (…) non risulti applicabile al personale di codesta Azienda in quanto riferito al medesimo periodo per il quale il CCNL già riconosce la misura del 100 per cento dell’indennità”. 

Dunque, ai docenti e agli Ata della scuola di Stato, che evidenziavano una situazione del tutto simile ai dipendenti dell’Ausl, atteso che, per espressa previsione contrattuale “… i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori (…) sono retribuiti per intero” (art. 12, co.4, Ccnl – scuola del 29.11.2007), non poteva essere accordato il beneficio di un altro mese di congedo parentale all’80%.

2. La legge di bilancio per il 2024 (n. 213 del 30.12.2023), con l’art. 1, comma 179, che modifica ancora una volta l’art. 34, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 151/2001, dispone, in tema, diversamente dalla precedente norma primaria.

In particolare, così recita: l’indennità del 30%, prevista per il congedo parentale, è “… elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024. L’articolo 34, comma 1, del testo unico (…) come modificato dal presente comma, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità (…), successivamente al 31 dicembre 2023”.

Dal testo legislativo, le seguenti deduzioni.

  • La retribuzione di “un ulteriore mese” all’80%, come chiarito anche dall’Inps ( circ. n.4 del 05.01.2024, p. 4), è aggiuntiva rispetto alla misura, di pari importo, disposta dalla legge di bilancio per il 2023. Il che, per il personale della scuola, significa: in vece della prima indennità all’80% che, come detto, non spetta loro, permane la retribuzione al 100% dei primi 30 giorni di congedo parentale, prevista dal Ccnl; nonché, quale sostegno economico generale, un mese ulteriore all’80% (per l’anno corrente) e al 60% (dal 2025 in poi).
  • La retribuzione dell’ulteriore mese – ribadiamo, all’80% per il 2024 e al 60% dal 2025 in poi – viene corrisposta entro i 6 anni di età del figlio o entro in 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento (cfr. art. 36, D.lgs. n. 151/2001). Se la fruizione avviene, invece, dai 7 ai 12 anni del figlio, i periodi di congedo parentale tornano ad essere retribuiti con l’indennità base, al 30%.
  • La locuzione utilizzata dalla legge – un ulteriore mese – indica l’assenza di una relazione ordinale. Detto altrimenti, la norma non individua – tra i mesi complessivi di congedo parentale – quale debba essere, secondo una precisa scansione temporale, il mese da retribuire all’80%. Lascia così supporre la libera scelta dei genitori.   
  • La retribuzione di un ulteriore mese all’80%, si applica ai soli dipendenti – compresi docenti e Ata – che hanno concluso i congedi di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2023. Sono esclusi, quindi, quei genitori che hanno completato la fruizione del congedo di maternità o di paternità, anche nella giornata del 31 dicembre 2023. Per questi genitori, comunque, permane la tutela contrattuale: il 100% della retribuzione per i primi 30 giorni di congedo parentale.
  • L’ulteriore mese all’80%, che ha carattere alternativo tra i genitori, ovvero è uno solo per entrambi e può essere suddiviso tra loro o fruito da uno solo di essi, consente, in alcuni casi, di superare la prevista esclusione dal beneficio economico.

Facciamo un esempio.

Se la madre ha concluso il congedo di maternità entro il 31 dicembre 2023, alla stessa, come previsto, è precluso il beneficio del mese all’80%. 

L’esclusione, però, potrebbe non riguardare il padre se in possesso, anche di un solo giorno, di congedo di paternità da utilizzare nel 2024, a cui far seguire, legittimamente, la fruizione del mese all’80%.

Questa fattispecie, ovviamente, può realizzarsi pur a fronte, per così dire, dell’avvicendamento giuridico dei genitori.

Potrebbe essere la madre ad averne titolo, a motivo del congedo di maternità protratto oltre il 31.12.2023; a fronte del padre che, avendo utilizzato l’intero congedo di paternità entro il 31.12.2023, ne è escluso.

Quindi, occorre verificare, di volta in volta e con la dovuta attenzione la situazione dei singoli genitori.

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