Piani di studio personalizzati: il silenzio sulle quote regionali/2

In base al dlgs. n. 59/04, i piani di studio personalizzati predisposti dalle scuole secondarie di I grado obbediscono al primo vincolo, assicurando il rispetto delle 891 ore obbligatorie annuali (27 settimanali) per tutti, allo scopo di concretizzare le competenze del Profilo attraverso le conoscenze e le abilità elencate nelle Indicazioni nazionali; saranno conformi al secondo vincolo quando le Regioni avranno preso le loro determinazioni legislative in proposito, nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato; e, infine, rispettano il terzo, esercitando l’autonomia organizzativa e didattica, da un lato, con i limiti di flessibilità compensativa delle ore annuali per le varie discipline e per la convivenza civile previsti nel dlgs. e, dall’altro, in modo ben più consistente, con le 198 ore annuali opzionali obbligatorie per le scuole ma facoltative per le famiglie e gli allievi. Dove si collocheranno, in questo contesto, le ore annuali per le quote regionali? Saranno aggiuntive alle somma di 891+198, oppure rientreranno dentro questo massimo di 1089 ore annuali?
In un ampio articolo-intervista pubblicato nel mese scorso sul sito www.treccani.it (scuola), il prof. Giuseppe Bertagna ragiona su alcune ipotesi.
A) Poiché paga lo Stato, ma anche perché non è immaginabile costringere i ragazzi a stare a scuola per un numero di ore superiore, mensa compresa, alle 40 settimanali, egli ritiene che tali quote non potranno che essere individuate nelle 198 ore adesso opzionali facoltative. A meno che lo Stato abbassi il numero delle ore riservate al suo nucleo fondamentale nazionale (per esempio, da 891 a 825).
B) Ammesso che le quote regionali si collochino nelle 198 ore annuali, si aprono due ulteriori possibilità. La prima: le Regioni, fidandosi della competenza delle scuole nell’ampliare e approfondire territorialmente alcune discipline ed attività stabilite nel nucleo fondamentale nazionale, decidono di rinunciare alla loro quota e di affidare l’intera gestione di tutte queste 198 ore alle istituzioni scolastiche, così potenziando le ore di flessibilità di istituto. La seconda: le Regioni si riservano 33, 66 o massimo 99 ore delle 198 annuali, e chiedono alle scuole del proprio territorio di definire i piani di studio personalizzati, tenendone conto; in questo caso, all’autonomia delle scuole resterebbero le ore previste dal dlgs. n. 59/04 per la compensazione interna delle discipline e altre 99 ore annuali opzionali facoltative.