Mense scolastiche: spariranno anche gli obblighi dei docenti?

Molti insegnanti della scuola di base hanno oggi l’obbligo di assistere gli alunni alla mensa della scuola. L’impegno è conseguente al tipo di organizzazione del tempo pieno dell’elementare e del tempo prolungato della scuola media. È eventuale, ma obbligatorio, per i docenti dei moduli di scuola elementare.
Quando infatti nel 1990 vennero approvati i nuovi ordinamenti della scuola elementare con la nascita dei moduli che elevavano l’orario dalle 25 ore settimanali (corsi e ricorsi….) alle 27 per le prime classi e alle 30 per quelle successive con obbligo di rientri pomeridiani, sorse in sede di approvazione della legge 148/1990 il problema delle mense scolastiche e quello della messa in carico ai Comuni dell’onere per la loro organizzazione.
Volendo una legge a costo zero (era questo lo slogan che girava) si convenne su uno scambio: i costi del personale per l’assistenza alla refezione se li sarebbe addossati figurativamente lo Stato, prevedendo a carico degli insegnanti l’obbligo dell’assistenza educativa alla refezione.
Il comma che prevedeva questo onere (“Nell’orario… è compresa l’assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa”) fu aggiunto in coda all’articolo che definiva l’orario di insegnamento (oggi art. 131 del Testo unico della scuola), anche se spurio e illogico rispetto all’intero testo. Da quel momento, senza scampo, l’assistenza educativa alla mensa è connaturato con gli obblighi della docenza.
Ora il problema potrebbe avere una sequenza inversa: se non ci sarà il servizio di mensa scolastica, non vi sarà nemmeno – c’è da chiedersi – l’obbligo di assistenza educativa? Una questione che potrebbe avere una rilevante ricaduta organizzativa e sindacale.