Le modifiche del testo iniziale del decreto: il tempo pieno

Il tempo pieno è diventato il nodo cruciale del decreto di riforma. Cosa è cambiato in questi mesi?
Innanzitutto, nel testo iniziale di settembre non si parlava esplicitamente di “tempo pieno”, se non per affermare che la norma che lo regolava (art. 130 del Testo Unico) veniva abrogata.
Indirettamente lo schema di decreto lasciava ampie incertezze sulla durata complessiva del tempo scuola e sull’assistenza alla mensa scolastica, tanto che, temendo un’applicazione restrittiva a causa della genericità di formulazione del testo, le prime richieste di modifica chiedevano di riconfermare le 40 di ore settimanali di lezione (previste dalla vecchia normativa in via di abrogazione) e di non far pesare sui Comuni e sulle famiglie l’onere dell’assistenza alla mensa.
Temendo anche che l’assistenza alla mensa non fosse messa a carico dei docenti, come avviene ora, e che questo comportasse, secondo la logica del risparmio, una riduzione di organico, calcolato solo per assicurare le attività di insegnamento (e non anche le attività educative di assistenza alla mensa), era stato richiesto da diverse parti che fosse confermato l’organico attuale del tempo pieno.
Il nuovo testo, mentre conferma l’abrogazione dell’articolo 130 del Testo unico (per consentire una diversa organizzazione didattica interna, senza però intaccare la durata del servizio, dice il ministro), prevede queste integrazioni rispetto alla prima formulazione:
– al tempo settimanale di lezione (27+3) va aggiunto il tempo mensa (fino a 10 ore settimanali) per un totale complessivo di 40 ore,
– l’assistenza alla mensa è assicurata dai docenti, e il relativo orario concorre alla determinazione dell’organico dei docenti nella scuola,
– il numero di posti di organico insegnante, assegnati quest’anno a classi a tempo pieno, è assicurato anche per il prossimo anno scolastico,
– le attività obbligatorie e quelle opzionali devono avere una equilibrata distribuzione nell’orario settimanale (per evitare l’effetto doposcuola).
Ma salvata la quantità del nuovo tempo pieno, il dibattito si sposta ora sulla sua qualità.
Quale modello di tempo pieno?



Modifiche relative al tempo pieno inserite nel testo del decreto legislativo approvato dal CdM

4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l’assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa fino ad un massimo di 330 ore annue fermo restando il numero complessivo dei posti di cui all’articolo 15, è costituito l’organico di istituto. Per lo svolgimento…(omissis)

Articolo 7, comma 9. Nell’organizzazione dell’orario settimanale i criteri della programmazione delle attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione dell’orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative.

Articolo 15 – Attività di tempo pieno e di tempo prolungato

1. Al fine di realizzare le attività educative di cui all’articolo 7, commi 1, 2 e 3 e all’articolo 10, commi 1, 2 e 3, è confermato in via di prima applicazione, per l’anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l’anno scolastico 2003/2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme vigenti. Per gli anni scolastici successivi all’attivazione di posti, per gli stessi fini, si provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio. 

NB= In grassetto le parti innovative introdotte al vecchio testo