La mobilità si profila più dolce per i docenti in ruolo prima del 2015

La Uil Scuola pubblica oggi due interessanti schede che fanno il punto sullo stato della trattativa tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali sul controverso tema della mobilità, e le accompagna alle dichiarazioni del segretario generale della Uil Scuola Pino Turi, secondo il quale l’elemento che caratterizzebbe la temporanea intesa tra le parti “è l’aver piegato la rigidità della legge rispetto ai diritti e alle aspettative dei docenti che hanno già una sede di titolarità nella singola scuola e con questo accordo la manterranno così come elementi più favorevoli sono stati riconosciuti anche ai docenti neo immessi in ruolo”.

Le schede, reperibili a questo link, illustrano “la mobilità secondo la Legge 107” e “la mobilità dopo l’intesa di gennaio”, e le quattro fasi della mobilità del personale in ordine di priorità, nei limiti del 25% dei posti vacanti e disponibili.

Indubbiamente, i vantaggi di questo accordo (ma per una valutazione complessiva, occorrerà leggere il testo conclusivo) sono assai evidenti per i docenti in ruolo ante 2015, che sfuggono al temuto ambito territoriale a fronte di qualsiasi trasferimento possibile (comunale, provinciale, interprovinciale).

Aspetti favorevoli sono pure riscontrabili per i docenti assunti nell’anno scolastico 2015/16 in fase 0 e in fase A da tutte le graduatorie, e in fase B e in fase C da sole graduatorie concorsuali, che desiderano spostarsi e che potranno fare domanda di mobilità diversamente da quanto stabilito dalla legge 107 (se poi troveranno posto dove desiderano, è tutto da vedere).

Tutti felici, dunque, che è la condizione di legittimità minima di un accordo contrattuale in deroga a una legge?

A nostro avviso, no. La possibilità, offerta ai docenti assunti prima del 2015, di scegliere la titolarità prima di ogni altra categoria su sede, in deroga alla legge, determinerebbe un danno per tutte le altre categorie aventi un paritetico diritto di scelta su ambito.

Chi sarebbero i penalizzati da questo accordo? Ma proprio i docenti neoassunti in tutte le fasi (0, A, B e C), che, al momento della domanda alle scuole dell’ambito per la cosiddetta “chiamata diretta”, potranno non essere nella condizione di essere selezionati dai dirigenti scolastici delle scuole preferite (e in cui magari già oggi collaborano), a causa della preliminare scelta su sede da parte dei docenti in ruolo ante 2015, in deroga alla legge 107.

Si profilano ricorsi…