Esame Terza Media e valutazione: le novità introdotte dal Decreto legislativo 62/2017

Le modifiche apportate dal Decreto legislativo n° 62 del /13/04/2017, trovano conferma e specifiche indicazioni operative nei Decreti Ministeriali n. 741 del 3.10.2017, n. 742 del 31/10/2017 e nella nota prot. n. 1865 del 10.10.2017. Con questi provvedimenti si chiude il quadro di riferimento attuativo dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della Legge n. 107/2015 avente per oggetto: La revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo”. Ne abbiamo parlato in un articolo firmato da Flora Beggiato presente sul numero di gennaio di Tuttoscuola.

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I Decreti Ministeriali n. 741 del 3.10.2017 e 742  del 31/10/2017 forniscono anche i modelli relativi alla certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della secondaria del  primo ciclo  e la scheda Invalsi di certificazione dei livelli conseguiti nelle prove.

La nota prot. n. 1865 del 10.10.2017 si sofferma sulla valutazione, sulla certificazione delle competenze e sull’esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Prima di entrare nel dettaglio di tali provvedimenti è utile rintracciare nella normativa gli assi portanti del  tema della valutazione e certificazione delle competenze relativamente al primo ciclo di istruzione .

I primi riferimenti si trovano nel Regolamento sull’autonomia, DPR 275/1999, che prevede nuovi modelli per la certificazione che devono indicare “le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili”.

Il Decreto Lgs.vo59/2004 in attuazione della legge 53/2003, affida alle scuole la facoltà di elaborare un modello certificativo in attesa di un documento unico nazionale. Il DPR 122/2009 o Regolamento della valutazione, indica la necessità di una descrizione delle competenze e prevede voti decimali.

Con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, DM 254 /2012, la certificazione delle competenze trova ampio spazio come anche l’impegno di emanare un modello nazionale. Contestualmente le scuole sono sollecitate ad elaborare e sperimentare autonomi percorsi di rilevazione.

La legge 107 /2015 nell’art 1 comma 181 lettera i, prevede la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo ponendo l’accento sulla funzione formativa e di orientamento della valutazione. In tale orizzonte si inserisce anche l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione.

In questa ricostruzione storico-normativa meritano uno spazio particolare le Linee Guida allegate alla C.M. n. 3 del 13.02.2015 che oltre a dare un quadro di riferimento teorico di notevole spessore pedagogico, forniscono indicazioni importanti per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016.

Le successive Linee Guida introdotte dalla nota 2000 del 23 febbraio 2017, ribadiscono molti elementi portanti delle precedenti ed estendono la sperimentazione all’anno scolastico 2016/2017, proponendo un modello sperimentale con alcune modifiche della certificazione delle competenze mediante l’adozione di un modello sperimentato dalle scuole stesse.

Il decreto legislativo n° 62 del 13/04/2017riprende i punti cardine delle Linee Guida e traccia il quadro d’azione per i provvedimenti di ottobre (Decreti ministeriali 741, 742 e nota 1865) che chiudono il percorso attuativo in tema di valutazione e certificazione delle competenze riferite in particolare al primo ciclo di istruzione e alle modalità di attuazione dell’Esame di Stato.

Occorre sottolineare che il decreto n° 62, apporta importanti modifiche al decreto n.122 del 2009 – Regolamento sulla valutazione. Molte norme del Regolamento del 2009 risultano, di fatto, abrogate mentre alcuni termini e concetti assumono una diversa accezione.

Cosa cambia nella valutazione

Per effetto dei provvedimenti sopra richiamati vengono introdotte novità significative anche in virtù del collegamento al quadro di riferimento europeo.   

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (D M n. 254/2012) e alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione che rientrano nel voto delle discipline dell’area storico-geografica (art. 1, L.n. 169/2008).

Per il primo ciclo, la valutazione viene espressa sempre con voto in decimi ma deve essere integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale)e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

 Si sollecitano, pertanto le istituzioni scolastiche ad adeguare i propri modelli di documento di valutazione periodica e finale. In virtù di tale sollecitazione, molti Dirigenti scolastici di vecchia data stanno rispolverando le schede di valutazione pre-voto in cui erano presenti le valutazioni non decimali e i descrittori dei  livelli  di sviluppo.

Le istituzioni scolastiche sono inoltre invitate ad inserire nel Ptof e a rendere pubblici i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento (a dire il vero per molti Istituti si tratta solo di procedere ad operazioni di aggiornamento).

Viene sottolineata la funzione del Collegio dei Docenti nel definire descrittori e rubriche di valutazione per esplicitare la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento.

Il Collegio dei docenti deve anche individuare i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

La valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento (articolo 2) per tutto il primo ciclo, avviene mediante un giudizio sintetico che deve riferirsi allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Per la scuola secondaria di primo grado si deve fare riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità. Ovviamente i criteri per la valutazione del comportamento sono individuati dal Collegio dei Docenti. 

Ammissione alla classe successiva

Una delle principali novità contenuta nel decreto 62 art. 6, è quella relativa all’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado che è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se, in sede di scrutinio finale, viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare nel documento di valutazione. Analogamente si procede per la scuola primaria (art. 3 D lgs.vo 62/2017).

Per la scuola primaria la non ammissione alla classe successiva si può decidere solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con un voto all’unanimità dei docenti della classe, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti.

Per la scuola secondaria di primo grado, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) la non ammissione alla classe successiva può essere assunta dal Consiglio di classe, con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, con un voto a maggioranza.

Le prove Invalsi – Le novità dell’articolo 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017

L’articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017, così come precisato nei Decreti Ministeriali di ottobre, mentre conferma la presenza delle prove di italiano e matematica nelle classi II e V primaria, introduce una prova di inglese nella classe quinta della scuola primaria. Tale prova andrà ad accertare le abilità di comprensione e l’uso della lingua veicolare inglese. Il riferimento è il Quadro Comune Europeo delle lingue (QCER). Nello specifico la prova Invalsi di inglese è finalizzata ad accertare il livello A1 del QCER di abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di uso della lingua ed è coerente con quanto affermato nelle Indicazioni Nazionali. La prova si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell’ascolto di un brano in lingua originale di livello A1 e si svolgerà all’inizio di maggio. Le scuole dovranno organizzarsi per la riproduzione audio di brani.

La prova Invalsi di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 QCER così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listening) e l’uso della lingua ed è somministrata in formato elettronico (CBT).

Particolare rilievo assume quanto affermato nell’articolo 4 comma 3, per cui le prove Invalsi costituiscono attività ordinaria d’istituto. Si spera che tale inquadramento normativo, indebolisca di fatto, l’annosa querelle sulle prove standardizzate nazionali e i numerosi boicottaggi che hanno segnato recenti anni scolastici.

Per la scuola secondaria di primo grado le prove Invalsi non rientrano più all’interno dell’esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione, poiché la partecipazione alle prove Invalsi costituisce un requisito indispensabile per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione e per questo motivo,  vengono previste delle sessioni suppletive per gli assenti.

Particolare rilievo assume in termini di novità la somministrazione delle prove Invalsi mediante Computer Based Testing (CBT). Questo modifica in modo significativo l’approccio alla somministrazione. Infatti, venendo meno il requisito della contemporaneità dello svolgimento, ci si potrà organizzare in modo flessibile, prevedendo più giorni per le operazioni. Queste modalità potrebbero ingenerare problemi soprattutto per le istituzioni scolastiche che hanno insufficienti o inefficienti apparati tecnologici, (nonostante le recenti risorse derivate dai PON che hanno arricchito le dotazioni delle scuole).

Gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) partecipano alle prove standardizzate. Possono essere previste, dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe, adeguate misure compensative o dispensative; il consiglio può anche predisporre specifici adattamenti della prova o l’esonero.

Gli alunni DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Le prove, si svolgeranno entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico e l’Invalsi restituirà i risultati in termini di certificazione dei livelli conseguiti da ogni alunno

L’esame di Stato

L’ammissione all’esame è riferita a quanto disposto nel DM 741/2017 (salvo eventuale deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti), nell’articolo 4, commi 6 e 9bis, del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e dalle novità introdotte nell’art 6 e 7 del decreto legislativo 62/2017.

Pertanto l’ammissione all’esame è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e prevede la partecipazione alle prove Invalsi di italiano, matematica inglese. Il Consiglio di classe può deliberare l’ammissione anche con un voto inferiore ai 6/10.

Dopo molti anni, in cui da più parti veniva sottolineato il numero eccessivo delle prove previste per l’esame del primo ciclo, viene finalmente ridotto l’onere dell’esame di Stato del primo ciclo e si prevedono tre prove scritte ed un colloquio. Viene inoltre sottolineata la necessità di un riferimento puntuale ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti nelle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Come definito nella nota 1865 del 10/10/2017 la prima prova scritta è relativa alle competenze di italiano ed è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero. La traccia dovrà essere formulata in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

  1. testo narrativo o descrittivo
  2. testo argomentativo
  3. comprensione e sintesi di un testo

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.

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La seconda prova scritta è riferita alle competenze logico matematiche ed è finalizzata alla rielaborazione e organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. Le tracce devono essere riferite alle seguenti tipologie:

  1. problemi articolati su una o più richieste;
  2. quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

La terza prova scritta è relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni. Accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa, (Indicazioni nazionali per il curricolo) in particolare, al Livello A2 per l’inglese e al Livello Al per la seconda lingua comunitaria.

È articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l’inglese e per la seconda lingua comunitaria.

Le tracce devono essere in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie:

  1. questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
  2. completamento di un testo;
  3. elaborazione di un dialogo;
  4. lettera o email personale;
  5. sintesi di un testo.

La prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento

Il colloquio, condotto collegialmente dalla sottocommissione, è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Si deve porre particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio; si deve inoltre tenere nella dovuta considerazione il livello di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Per i percorsi ad indirizzo musicale si prevede anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Il voto finale dell’esame risulta dalla media tra il voto di ammissione, la media dei voti delle prove scritte e del colloquio arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5..

L’esame Terza Media è superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

 Presso ogni Istituzione scolastica è costituita una commissione che si articola in un numero di sottocommissioni corrispondenti alle classi terze. Le sottocommissione sono composte da tutti i docenti dei singoli consigli di classe compresi gli insegnanti di sostegno, religione, materie alternative, sono esclusi gli insegnanti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa.

Le funzioni di Presidente sono svolte dal Dirigente scolastico preposto, non più da un Dirigente Scolastico o docente proveniente da un altro Istituto;  in caso di impedimento o reggenza le funzioni sono svolte  da un docente collaboratore appartenente al ruolo delle scuola secondaria di primo grado, individuato ai sensi dell’art. 25 comma 5, Dlgs 165/2001. Per le scuole paritarie svolge la funzione di presidente il Coordinatore delle attività educative e didattiche.

Alcune criticità segnalate da più parti riguardano la partecipazione agli esami di stato degli insegnanti di religione e delle materie alternative che deriva dall’obbligo di inserire, nelle sottocommissioni, tutti gli insegnanti appartenenti al Consiglio di classe.

In considerazione del numero consistente di classi plessi e/o scuole in cui prestano servizio soprattutto i docenti di religione, si prevedono difficoltà organizzative non di poco conto, per cui si stanno sollevando, da più parti, dubbi sulla reale fattibilità di tale disposizione legislativa.

Nel numero di gennaio di Tuttoscuola abbiamo inoltre approfondito altri aspetti del decreto, come la certificazione delle competenze e l’istruzione domiciliare e in ospedale. È possibile leggere l’articolo integrale cliccando qui

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