Disciplinare dei docenti: la storia infinita e poco edificante di una vicenda contrattuale

Disciplinare dei docenti/1

È trascorso più di mezzo secolo, per l’esattezza 61 anni e mezzo, da quando nel gennaio del 1957 veniva varato lo Statuto degli impiegati civili dello Stato (DPR 10.01.1957, n. 3) che definitiva ogni aspetto del rapporto di lavoro dei dipendenti statali di ogni settore pubblico, compresa la scuola.

Il titolo VII – Disciplina riportava, tra l’altro, tutte le tipologie di sanzioni disciplinari conseguenti alle infrazioni, più o meno gravi, in cui potevano incorrere i dipendenti pubblici.

Quel disciplinare valeva integralmente anche per il personale scolastico e, come tale, è stato trasferito nel Testo Unico delle disposizioni normative per il sistema scolastico (d.lgs. 297/1994).

Ebbene, quelle norme disciplinari sono esattamente quelle in uso oggi.

Dal 1957 è cambiato il mondo, è cambiata la nostra società, il sistema scolastico è stato radicalmente modificato. La stessa funzione docente si esplica in modalità e forme diverse. È arrivata nelle scuole l’autonomia che esalta responsabilità e libertà di azioni. I capi d’istituto sono diventati dirigenti con nuove funzioni e ruoli.

Ma il disciplinare è rimasto lo stesso, sfidando il trascorrere del tempo. L’unico cambiamento infatti intervenuto non riguarda i suoi contenuti, ma i soggetti preposti all’eventuale modifica. Il disciplinare è infatti materia contrattuale e va definita, con integrazioni e modifiche, dal CCNL.

I sindacati non hanno mai nascosto la loro idiosincrasia per la materia, quasi una pregiudiziale per non intaccare la funzione docente.

I diversi ministri che si sono avvicendati negli ultimi decenni hanno visto infranti i loro tentativi di rivedere il disciplinare per i docenti.

Per diverso tempo la materia in sede contrattuale non poteva essere trattata, perché la trattazione era subordinata alla riforma degli organi collegiali (riforma mai avviata), mentre i vecchi impianti disciplinari del secolo scorso continuavano a valere, più o meno applicati.

Con il CCNL 2006-2009, non potendo nascondersi dietro quella riforma impossibile, mentre si confermava il vecchio disciplinare, veniva disposto all’art. 91 che, “entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le Parti regoleranno con apposita sequenza contrattuale l’intera materia”.

Era il 29 novembre 2007, ma dopo i previsti trenta giorni quella sequenza non ha mosso nemmeno i primi passi, né ha tentato un abbozzo qualsiasi neppure nei dieci anni successivi.

Non è successo nulla fino ai giorni nostri. E il nuovo CCNL?