Carriera dei docenti/3: sorpresa, nell’atto di indirizzo c’è un piccolo appiglio

Se il decreto-legge 36/2022 ha ignorato completamente la riforma della carriera dei docenti prevista dal PNRR, affermando addirittura che la progressione stipendiale avviene soltanto per anzianità, era logico attendersi che l’atto di indirizzo per il rinnovo del contratto scuola, recentemente approvato dal Governo, avrebbe sopperito in modo netto e chiaro a quella grave mancanza.
Non è andata proprio così, ma da una lettura attenta dell’atto emerge un appiglio, a differenza di quanto si crede. Certo ci si dovrà accontentare di un breve cenno alla carriera, se pur molto timido, riportato in modo indiretto e non esplicito, richiamando un’intesa contrattuale, mai resa operativa, di quasi vent’anni fa. Vediamo meglio.
 
Nel paragrafo 3.2 dell’Atto di indirizzo, dedicato alla Formazione, si afferma che “Il contratto, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (un passaggio che fa pensare a eventuali riforme a costo zero), valorizzando l’impegno ulteriore previsto per tutto il personale e fermo restando il principio della remunerazione delle attività di formazione, potrà altresì prevedere le modalità attraverso le quali l’impegno in attività di formazione in servizio certificate, valutate e coerenti con l’attività svolta, potranno collegarsi al riconoscimento delle competenze maturate nell’ambito degli sviluppi di valorizzazione professionale, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 24 del CCNL 2006-2009.
 
Se quell’art. 24 riguarda la carriera, soltanto la formazione sembra essere l’unico volano per attivarla.
 
Cosa prevedeva quell’art. 24 del lontano CCNL del 2006?
 
Art. 24 CCNL 2006-2009: Le Parti confermano gli esiti, sottoscritti il 24 maggio 2004, della Commissione che ha operato ai sensi dell’art. 22 del CCNL 24.07.03.- Le Parti stesse si impegnano a ricercare, in sede contrattuale, in coerenza con lo sviluppo dei processi di valutazione complessiva del sistema nazionale d’istruzione e con risorse specificamente destinate, forme, modalità, procedure e strumenti d’incentivazione e valorizzazione professionale e di carriera degli insegnanti.
Come nel gioco delle scatole cinesi, il richiamato art. 24 del 2006 richiama a sua volta l’art. 22 del CCNL 2003 che prevede: Le parti stabiliscono di costituire, entro 30 giorni dalla firma definitiva del presente CCNL, una commissione di studio tra ARAN, MIUR e OO.SS. firmatarie del presente CCNL, che, entro il 31-12-2003 elabori le soluzioni possibili, definendone i costi tendenziali, per istituire già nel prossimo biennio contrattuale, qualora sussistano le relative risorse, meccanismi di carriera professionale per i docenti.
 
Ecco che rispunta la possibilità di attingere al lavoro di quella commissione. È un piccolo passo, per non far spegnere la speranza di una carriera che potrebbe motivare gli insegnanti e riconoscere l’impegno professionale di migliaia di docenti che credono nel loro lavoro e non vorrebbero essere mortificati, come altre volte, da un trattamento egualitario che non distingue bravi e mediocri.
 

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