Vigilanza sui minori: ritorna un problema ‘antico’

Un avvio di anno scolastico anomalo questo 2017-18, perché, accanto ai tradizionali problemi interni del sistema (nomine del personale, concorsi, valutazione, inclusione, contratti, ecc.) il ministero e i dirigenti scolastici si sono trovati di fronte a due delicate, impreviste e dirompenti questioni esterne: le vaccinazioni e la vigilanza.

Sull’obbligo vaccinale, ricaduto pressoché interamente sulla dirigenza scolastica e sulle segreterie delle scuole per gli oneri di controllo, si è già detto tutto o quasi, anche se ora è imminente la scadenza del 31 ottobre per verificare se i genitori degli alunni e degli studenti della fascia dell’obbligo hanno provveduto a documentare la propria posizione in merito.

L’ultimo problema, riesploso nei giorni scorsi dopo anni di quiete dormiente, è allora quello della vigilanza dei minori di età inferiore ai 14 anni all’uscita dalla scuola.

Si tratta di una questione ‘antica’ che, attraverso una specie di tacito patto tra le famiglie e i capi d’istituto, ha consentito in molti casi un’autonoma determinazione dei ragazzini di scuola secondaria di I grado (ma anche ai più grandicelli della scuola primaria) di provvedere al rientro a casa da soli, senza accompagnamento. Da una web survey del sito Skuola.net emerge che il 63% di circa 300 ragazzi delle classi medie che hanno risposto tornano sempre o qualche volta a casa da soli dopo la scuola.

In molti casi, a scanso di guai, molti dirigenti scolastici chiedevano una dichiarazione liberatoria alle famiglie, soprattutto per i ragazzi della scuola secondaria. Una liberatoria considerata da molti come strumento fragile, che tuttavia è servita per anni a coprire i casi in cui i genitori o un parente autorizzato non erano in grado di provvedere al ritiro del ragazzino all’uscita da scuola.

La liberatoria normalmente conteneva la dichiarazione di esonero da responsabilità della amministrazione scolastica per eventuali danni subiti dagli alunni nel tragitto di ritorno. Al proposito, tuttavia, va ricordato che le “liberatorie”, lungi dal sollevare la scuola dalle responsabilità di vigilanza, costituiscono, in un’eventuale sede giudiziale, prova di una consapevole omissione di un’attività dovuta.

Ogni dubbio in proposito è stato ora azzerato dalla Corte di Cassazione che con sentenza n. 21593 del 19.09.2017 ha rilevato la responsabilità, per omessa vigilanza, della scuola per l’infortunio mortale occorso ad un bambino di 11 anni investito 15 anni fa da un autobus all’uscita da scuola.

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