Uscita scuola: vietato tornare a casa da soli per minori di 14 anni? Come si potrebbe uscire dall’impasse
Molte discussioni, o meglio, molte preoccupazioni ha generato la sentenza della Corte di Cassazione (n. 21593 del 19.09.2017) che ha rilevato la responsabilità della scuola per l’infortunio mortale occorso ad un bambino di 11 anni investito da un autobus all’uscita da scuola. Tanto che dall’evento è nata una circolare che a oggi, in molte scuole italiane, vieta agli alunni minori di 14 anni di tornare a casa da soli dopo il suono dell’ultima campanella.
Cerchiamo di fare chiarezza, ovvero di analizzare quel che la sentenza ha veramente detto.
La Corte, dopo avere richiamato quanto espressamente disposto dal Regolamento d’istituto, ha affermato: «… a carico del personale scolastico (corre) l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandano al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino». E aggiunge: «Sulla scorta di quanto prescritto nel richiamato regolamento scolastico (…) l’attività di vigilanza della quale l’amministrazione scolastica era onerata non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell’istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto».
Il testo citato coglie due aspetti fondamentali della questione:
– ribadisce che il dovere di vigilanza sorge, di norma, nel momento in cui gli alunni entrano a scuola e cessa quando gli stessi abbandonano la struttura scolastica, per venire riaffidati ai genitori o a soggetti maggiorenni da essi delegati;
– pone l’accento su una particolare doverosità cui è tenuto il personale scolastico, anche in forza di una specifica prescrizione regolamentare; doverosità che si iscrive nel più generale e consolidato obbligo di vigilanza.
Da quanto evidenziato – secondo alcuni osservatori di “cose scolastiche” – gli alunni dovrebbero lasciare la scuola solo se riaffidati ai genitori o, in via sussidiaria, a persone maggiorenni debitamente delegate.
Altri ancora reputano possibile superare la situazione di impasse (gli alunni in uscita da scuola solo con i genitori), utilizzando le cosiddette “liberatorie“, ovvero autorizzazioni dei genitori per il rientro a casa dei figli da soli e la contestuale dichiarazione di esonero da responsabilità della amministrazione scolastica per eventuali danni subiti dagli alunni nel tragitto di ritorno. In tal proposito, va ricordato che le “liberatorie”, lungi dal sollevare la scuola dalle responsabilità di vigilanza, costituiscono, in una eventuale sede giudiziale, prova di una consapevole omissione di una attività dovuta.
Vi è, infine , una terza e possibile soluzione al problema suggerita dal Pubblico Tutore del Minori del Friuli Venezia Giulia.
Il Tutore, dopo aver sottolineato come le “liberatorie” rilasciate dalle famiglie non hanno alcun valore giuridico, fa presente che impedire, sempre e comunque, il ritorno a casa da soli degli alunni rischia di conseguire due negatività:
– porre in atto una visione custodialistica della scuola, vale a dire un luogo che esiste per il diritto solo ed unicamente se impedisce o evita situazioni di danno agli alunni;
– non consente a ciascun alunno la graduale acquisizione di una autonomia personale e sociale.
Ciò premesso, il Tutore propone un diversa istanza delle famiglie alla scuola, in cui le stesse dichiarano:
– che la richiesta non è certo finalizzata “all’abbandono” del figlio in una situazione di pericolo, ma intesa a permettere la piena realizzazione della personalità dello stesso per il tramite di una maggiore autonomia, in un contesto ambientale adeguato alla sua effettiva maturità;
– di essere consapevoli che, durante l’orario extrascolastico, la vigilanza ricade “in toto” sulla famiglia stessa;
– di essere impossibilitate a garantire – all’uscita da scuola – la presenza di un genitore o di altra persona maggiorenne delegata;
– che il figlio, ancorché minorenne, è stato adeguatamente allenato a percorrere il tragitto scuola-casa, oltre che opportunamente sensibilizzato a porre in atto diligenti azioni comportamentali;
– che il percorso scuola-casa non presenta aspetti e profili di particolare pericolosità, con specifico riferimento alla tipologia delle strade e al traffico.
È dunque sulla base delle predette dichiarazioni, unitamente alla soggettiva valutazione di altri fattori (quali, ad esempio, l’ubicazione della scuola, il volume del traffico, la lontananza dell’abitazione dell’alunno, l’età, le condizioni di salute, il comportamento scolastico e la maturità psico-fisica dell’alunno, ecc…) che il dirigente scolastico potrà accedere o meno, in maniera consapevole e fondata, alle richieste dei genitori.
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