Valutazione nella primaria: una storia senza fine piena di stop and go

Le qualifiche del profitto e della condotta sono le seguenti: insufficiente, sufficiente, buono, lodevole. Nella qualifica della condotta si tiene particolare conto dell’osservanza delle regole di igiene e della pulizia della persona”. Quasi un secolo fa, il Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare (Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297) all’art. 417 disponeva con questi quattro giudizi sintetici la valutazione nella scuola elementare. Nello stesso periodo la valutazione per gli alunni della scuola media era invece espressa con voto in decimi già a decorrere dal 1923.

Il decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 459 introduceva anche nella scuola elementare il voto in decimi per il profitto in ogni materia di studio. La valutazione in decimi veniva confermata dal DPR 1189 del 4 agosto 1965.

La legge 517/1977 sostituiva il voto in decimi con una valutazione descrittiva per ogni materia di studio e con un giudizio finale di idoneità.

La legge 148/1990 di riforma dell’ordinamento della scuola elementare prevedeva all’art. 11 una modifica della valutazione degli alunni che veniva successivamente precisata con OM 236/1993 nel cosiddetto documento di valutazione che nella parte di Rilevazione degli apprendimenti prevedeva enunciati che facevano riferimento a cinque livelli (A B C D E) di progressiva padronanza delle conoscenze e delle abilità nelle diverse discipline di studio.

Il decreto-legge 137/2008 – Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, introduceva all’articolo 3 la valutazione in decimi per il rendimento scolastico degli alunni anche nella scuola primaria, successivamente confermato dal DPR 122/2009.

Il D.lvo 62/2017 confermava per la scuola primaria la valutazione in decimi, che tre anni dopo il DL 22/2020 avrebbe abrogato per ritornare alla valutazione con giudizi.

Infatti, il DL 22/2020, all’articolo 1 comma 2 bis, che l’on. Frassinetti intende ora abrogare per ritornare alla valutazione in decimi, prevede che “dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione”.

Corsi e ricorsi storici destinati a disorientare docenti e famiglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA