Uscita scuola minori di 14 anni: anche gestori servizio scuolabus esonerati da obbligo vigilanza

Anche gli Enti locali, gestori del servizio di scuolabus, saranno esonerati dalla responsabilità negli obblighi di vigilanza sugli alunni minori di 14 anni che fruiscono del trasporto.

Lo prevede il comma 2 dell’art.19-bis della conversione del decreto legge fiscale approvata in prima lettura dal Senato, che va ad aggiungersi a quanto disposto dal 1° comma relativamente all’autorizzazione delle famiglie all’uscita autonoma dei ragazzi da scuola senza necessità di accompagnamento.

L’esonero relativo alla vigilanza per i ragazzi che si avvalgono dello scuola-bus comunale è circoscritto alla salita e discesa dal mezzo e alla sosta alla fermata, ma sembra sottintendere l’obbligo di vigilanza sui minori durante il viaggio.

L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche (art. 19-bis, comma 2).