Transitorio: un termine ‘double face’

Ritorna la querelle sollevata l’anno scorso da alcune importanti sigle sindacali sul valore vincolante delle disposizioni di carattere transitorio contenute nel decreto legislativo n. 59/2004 per la riforma nel primo ciclo di istruzione.
A rinverdire la tesi secondo cui le disposizioni transitorie avrebbero valore provvisorio e, quindi, non vincolante, questa volta sono i Cobas della scuola che sostengono la non prescrittività degli assetti definiti dalle Indicazioni nazionali relativamente ai Piani di studio, agli Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) e al Portfolio delle competenze.
Le Indicazioni Nazionali – afferma il sindacato di base (www.cobas-scuola.org) – sono documenti dalla natura giudica incerta e in ogni caso provvisoria“. I Cobas, pertanto, “diffidano i Dirigenti Scolastici dall’applicazione delle Indicazioni Nazionali per il Piano di Studi Personalizzato e dalla conseguente istituzione del Portfolio delle Competenze perché non supportate a livello legislativo.”
Il decreto legislativo 59/2004 dispone che “fino all’emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta in via transitoria l’assetto pedagogico, didattico ed organizzativo” delle Indicazioni nazionali contenute negli allegati A, B, C.
Sempre nel decreto legislativo 59/2004 vi sono altre norme transitorie che, invece, i sindacati hanno ritenuto legittime e di cui chiedono, anzi, la conferma definitiva: sono le disposizioni contenute negli articoli 14 e 15 relativamente agli organici della ex-scuola media e agli organici dell’ex-tempo pieno/prolungato.
Transitorio a double face, appunto.