Tra federalismo e "devolution"/2. Competenza esclusiva, o condizionata?

Per la verità, il comma successivo del DDL La Loggia, quello che stabilisce le materie nelle quali le Regioni esercitano la loro potestà legislativa esclusiva, fa nascere il dubbio che per l’area professionale potrebbe ricrearsi quella sovrapposizione di competenze tra Stato e Regioni che il DDL vorrebbe eliminare: al punto e) dell’elenco si parla infatti di “istruzione e formazione professionali”.
E riecco i dubbi: in che rapporto si pone questa competenza esclusiva delle Regioni con quella, altrettanto esclusiva, che lo Stato eserciterebbe sulle norme generali e sui livelli essenziali di questa stessa area professionale, oltre che di quella liceale? E perché al punto b) si dice che le Regioni hanno competenza esclusiva sulla “gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche”, e non si dice altrettanto per le istituzioni formative?
E’ vero che si è soltanto all’inizio di un lungo percorso (lo schema sarà sottoposto al parere delle Regioni, poi necessiterà di quattro passaggi parlamentari senza emendamenti, come tutte le riforme costituzionali), e che quindi c’è il tempo per riflettere e migliorare il testo. Ma non è irrilevante il fatto che esso contenga già in partenza elementi che non vanno in direzione della piena “pari dignità” dei percorsi professionali con quelli liceali. Il rischio è che in questo modo si vanifichi l’obiettivo più ambizioso della riforma Moratti.