Tuttoscuola: Il Cantiere della didattica

Sostegno: il decreto non garantisce la continuità didattica

Deleghe Buona Scuola, i decreti applicativi/6

Se i 233 mila alunni disabili, e le loro famiglie, speravano che il decreto delegato della legge “Buona Scuola” sul sostegno potesse garantire una continuità didattica vera, un insegnante di sostegno loro dedicato “per l’intero ordine e grado di istruzione” (come dice la legge stessa), resteranno delusi. A meno che non ci sia un deciso intervento del Parlamento per modificare il testo inviato sabato scorso dal Governo alla Camere, che sorprendentemente non previene quasi per nulla il ripetersi del drammatico tsunami che ha visto quest’anno oltre 100 mila alunni disabili cambiare docente di sostegno, descritto da Tuttoscuola nel dossier “Mobilità insegnanti di sostegno: lo tsunami che colpisce gli alunni disabili” .

Nel decreto infatti non c’è neanche una riga che limiti la possibilità per i docenti di richiedere il trasferimento su altra sede.

Non solo, c’è la beffa.  “Per tenere qualcosa, devi averne cura – per averne cura devi capire di che tipo di cura ha bisogno” (Dorothy Parker, la scrittrice americana capace di fustigare con cinismo le debolezze e i vizi della società americana dello scorso secolo). Il decreto sbaglia la cura. Infatti prevede che “I docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno (… ) possono chiedere il passaggio sui posti comuni (cioè quelli che non sono di sostegno ai disabili, ndr), trascorsi dieci anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico”. Tradotto dal burocratese, una volta diventati insegnanti di sostegno, non si potrà cambiare ruolo per dieci anni.  Ma il testo del Governo non limita la possibilità che possano chiedere il trasferimento ogni anno da una scuola a un’altra, dal sud al nord, o più probabilmente viceversa. In altre parole il testo presentato alla Camera  sembra quasi voler creare una sorta di purgatorio dove il docente di sostegno debba rimanere per un decennio prima di passare al paradiso del posto comune : un’eternità nel mercato del lavoro ai tempi della società liquida, che semmai disincentiverà a intraprendere la professione di docente di sostegno (con il rischio che sarà ancora più difficile trovare aspiranti docenti di sostegno in Regioni come la Lombardia, il Veneto, il Piemonte dove nel concorsone ancora in corso in numero di candidati è stato inferiore ai posti disponibili: con la conseguenza che i posti saranno coperti da insegnanti di altre regioni, prevalentemente meridionali, molti dei quali avranno poi la comprensibile spinta ad avvicinarsi a casa prima possibile). Ma il decreto del Governo – che su altri fronti (esempio la formazione iniziale) ridisegna in modo innovativo il quadro normativo dell’inclusione scolastica – non prevede l’obbligo di occuparsi dello stesso alunno disabile accompagnandolo alla fine del ciclo scolastico. Insomma, nessun vincolo alla licenza di trasferirsi di scuola in scuola. Continuità per il disabile? Se capita, altrimenti dovrà aspettare.

E’ questa la continuità didattica prevista dalla legge e promessa dalla ministra Fedeli?

Eppure la legge 107/2015 prevede (art. 1, c. 181, lettera c) punto 2) un’altra cosa, e cioè che il decreto legislativo disponga “la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione”.

Non se ne trova traccia nell’Atto del Governo n. 378 sottoposto a parere parlamentare che si può scaricare, già “bollinato”, dal sito della Camera.  

Qualche miglioramento rispetto alla situazione attuale il decreto lo prevede per i supplenti. Infatti il dirigente scolastico potrà proporre “un ulteriore contratto a tempo determinato per l’anno scolastico successivo”. Il problema però è che questo potrà avvenire “non prima dell’avvio delle lezioni (…) e ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato”. Vale a dire che per definizione il supplente dell’anno precedente – ammesso che accetti la proposta – non potrà essere a fianco dell’alunno disabile sin dall’inizio dell’anno scolastico. E conoscendo le lentezze delle procedure burocratiche potrebbero passare settimane se non mesi. E comunque la norma dovrà essere precisata (si supera il vincolo della graduatoria? Se è il preside che propone, chi decide? L’ex Provveditorato? L’Ufficio scolastico regionale? Per quanto tempo può essere confermato il supplente? Un anno, due?).

Insomma, ancora una volta il diritto dell’alunno disabile alla continuità della relazione educativa viene dopo gli interessi (per quanto legittimi) del personale scolastico.

Eppure qualcuno da anni ha osato di più, senza incorrere in ricorsi o in veti sindacali. In Finlandia, penserà subito qualcuno? No, nel cuore dell’Emilia. Ci riferiamo al regolamento per le supplenze delle scuole dell’infanzia e nidi del Comune di Reggio Emilia (Reggio Children), quelle che la rivista americana Newsweek celebrò come le migliori scuole materne del mondo, visitate da delegazioni di esperti da ogni continente (lunedì 16 gennaio c’era una folta delegazione australiana) per il loro modello educativo ed organizzativo. A proposito della sostituzione di docenti/educatori si prevede (art. 7): “…. A maggior tutela dei minori: il diritto alla riconferma dell’incarico, nel caso di insegnanti ed Educatori assunti a sostegno di bambini con disabilità, opera unicamente nei confronti di quei docenti che abbiano effettivamente seguito i minori nel corso dell’anno scolastico o per il periodo maggiormente significativo”. Il dirigente decide direttamente di confermare sin dal primo giorno di scuola il supplente capace.

Come si può affrontare il male, ormai strutturale, della discontinuità didattica che affligge la nostra scuola?  Nel dossier di Tuttoscuola si propongono principalmente due soluzioni. per garantire un alto livello di continuità didattica (quella assoluta non è applicabile):

– La stabilizzazione del sistema (attraverso il superamento dei posti in deroga, quest’anno arrivati a 41 mila);
– La stabilizzazione del rapporto educativo docente-alunno (attraverso la definizione di nuove regole per la mobilità dei docenti).

Ma, mentre per l’attuazione della prima proposta occorre un intervento normativo ad hoc (occorrerebbero circa 227  milioni di euro nel primo anno di stabilizzazione e 385 negli anni successivi, vale a dire a regime un onere per lo Stato di 1.650 euro per ogni alunno disabile), l’obiettivo della seconda proposta, cioè la stabilizzazione del rapporto educativo, era (ed è) a portata di mano, cioè a portata di decreto legislativo.

Ci auguriamo – anche a tutela del diritto allo studio degli alunni con maggiori difficoltà – che il lavoro del Parlamento possa tenerne conto.

Leggi le nostre analisi dei decreti delegati:
 
I testi

Inclusione
– Inclusione: prima riflessione sulle innovazioni principali
Sostegno: il decreto delegato non garantisce la continuità didattica 
Ddl inclusione: che fine ha fatto la continuità didattica?

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Deleghe Buona Scuola, Istruzione professionale: ecco la sua nuova identità

Valutazione ed esame di Stato
– Rimangono voti in decimi, via Invalsi da esame di terza media: come cambia la valutazione
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