Ddl Inclusione: che fine ha fatto la continuità didattica per gli alunni disabili?

Deleghe Buona Scuola, i decreti applicativi/5

Tra gli obiettivi del decreto legislativo “Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione previsto dal comma 181, lett. c) della legge sulla Buona scuola, è compresa anche la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione.

Nel testo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri sabato scorso quell’obiettivo non è stato considerato per niente.

La possibilità di trasformare l’attuale obbligo di permanenza nella tipologia del sostegno con sottintesa possibilità di trasferirsi da una scuola all’altra, ignorando l’esigenza della continuità educativa per gli alunni con disabilità, non solo è rimasto, ma è stato addirittura potenziato: I docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno … possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi dieci anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico.

I docenti di sostegno, bloccati in questa gabbia per un decennio in una sorta di purgatorio, prima di passare, se vogliono su cattedre di posti comuni, potranno chiedere, come già avveniva, di trasferirsi da una scuola all’altra, da un disabile ad un altro.

Non è certamente questa la continuità didattica prevista dalla legge e richiamata ripetutamente dalla stessa ministra Fedeli.

Unica piccola attenzione alla continuità didattica è riservata al docente con contratto determinato su posto in deroga.

Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica, da parte del dirigente scolastico.. può essere proposto … ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico … un ulteriore contratto a tempo determinato per l’anno scolastico successivo …

Una proposta che può essere rifiutata …

Ancora una volta il diritto dell’alunno disabile alla stabilità del rapporto educativo viene dopo l’impiego del personale docente di ruolo e non.

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