Si può bocciare anche per una sola insufficienza?

Sulla carta l’articolo 3 del decreto 137 del 1 settembre 2008 prevede la possibilità della bocciatura anche per una sola insufficienza alle elementari e alle medie. Il testo è chiaro: “Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline“.

In teoria, come d’altra parte avveniva in passato, soprattutto nella scuola secondaria superiore (ma anche nella scuola media prima della soppressione dei voti, 1977), un allievo potrebbe essere bocciato anche per una sola insufficienza. Questo potrebbe avvenire però solo se il consiglio di classe giudicasse tale insufficienza talmente grave da consigliare la ripetizione dell’anno.

A seguito delle polemiche subito esplose il ministero ha diffuso una nota per dichiarare “destituite di fondamento le notizie di stampa secondo cui con una sola insufficienza d’ora in poi gli alunni delle scuole primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie) verranno bocciati. La decisione finale spetta al consiglio di classe“.

Il ministero riconosce che il decreto legge 137 richiede il 6 in ogni materia per la promozione, ma afferma che “questa non è una novità per la nostra scuola, perché, anche quando non vi era il voto, occorreva raggiungere la sufficienza in tutte le discipline di studio per non essere bocciati“. Anche allora però la bocciatura non era automatica, perché la decisione finale spettava al consiglio di classe.

Ad ogni buon conto, viste le polemiche, la nota ministeriale annuncia che un chiarimento “definitivo” sarà dato a breve termine mediante un regolamento, che rideterminerà l’intera materia della valutazione.