Riconoscimento Gradone 3-8 nella Ricostruzione di Carriera: successo per i ricorsi presentati dalla Uil Scuola di Como

La Sesta Sezione Civile – L della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanze n. 18340/17, 21980/17, 21981/17,22436/17, 22437/2017, 22438/2017 e succ. accoglie il ricorso presentato dalla Uil Scuola di Como, cassa la sentenza impugnata in relazione alla questione relativa alla violazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato trasfuso nella direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, e rinvia, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, dando piena ragione alle tesi patrocinate dalla Uil Scuola di Como  che chiedeva l’applicazione del gradone stipendiale 3-8 anni – cancellato nel 2011 – anche ai docenti immessi in ruolo dopo il 2011 con almeno un anno di servizio a tempo determinato precedente al 2011.

La previsione contrattuale del 2011 che prevede di partire dal gradone 0/9 discrimina palesemente i precari e tutti gli immessi in ruolo con anni di servizio a tempo determinato alle spalle.

La Uil Scuola di Como, visto il successo ottenuto, riaprirà i ricorsi ai Docenti e ATA di ruolo con almeno tre anni di servizio preruolo prestati in scuola pubblica statale e per almeno 180 giorni per anno scolastico.