Quota del 20% per le scuole/1: come?

Il decreto legislativo sul secondo ciclo prevede “l’incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita” dai percorsi liceali (lettera c) del comma 1 dell’art. 27). Come interpretare questa disposizione?
Una prima lettura potrebbe essere la seguente. L’art. 12, co. 2 del Dpr. 275/99 riconosce alle scuole, fino alla riforma degli ordinamenti, l’opportunità di modificare il piano degli studi nazionale fino ad una quota pari al 15% del totale. Questa opportunità viene meno con l’esercizio della delega di cui alla legge n. 53/03.
Il dlgs. per il secondo ciclo, però, invece di sostituire il 15% di autonomia delle scuole con la prevista flessibilità dell’orario opzionale obbligatorio e opzionale facoltativo (un totale da 6 a 9 ore settimanali), lo manterrebbe in vita, anzi facendo di più: lo innalzerebbe al 20%, comprendendo però in questa quota anche quella spettante alle Regioni, secondo l’art. 2, co. 1, lettera l della legge n. 53/03.