Maturità 2022 e terza media: esami ai nastri di partenza

Di Marina Imperato

Il cammino per la definizione degli esami del 2022 è stato più tortuoso in quanto le relative ordinanze hanno dovuto acquisire il parere non solo del CSPI, ma anche delle commissioni parlamentari cui sono state trasmesse il 10 febbraio. Lunedì 14 marzo l’iter si è concluso con la loro pubblicazione: di seguito un breve compendio dei punti salienti per ciascun ciclo.

Esame terza media 2022 I – OM 64/2022

Le prove d’esame: una prova scritta relativa alle competenze di italiano e una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche seguite da un colloquio, durante il quale si accerta anche il livello di padronanza delle competenze in lingua inglese e nella seconda lingua comunitaria (art. 2).

Valutazione: la valutazione finale resta espressa in decimi (DM 741/2017); l’esame è superato con una valutazione finale di almeno sei decimi (art. 3).

Definizione temporale: l’esame si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022 (art. 1).

Maturità 2022 – OM 65/2022

Le prove d’esame (art. 17, comma 1): prima prova scritta nazionale di lingua italiana (o della lingua in cui si svolge l’insegnamento) (art. 19), seconda prova scritta sulla disciplina caratterizzante (all. B/1, B/2, B/3) (art. 20) e il colloquio (art. 22).

Definizione temporale: l’esame ha inizio mercoledì 22 giugno, alle ore 8:30 con la prima prova scritta (art. 2, art. 17 comma 2); la seconda prova scritta si svolgerà giovedì 23 giugno, dalle ore 8:30 (art. 17, comma 2). La durata di entrambe le prove resta invariata.

Documento del Consiglio di classe: il documento del consiglio di classe resta la base fondamentale per il buon andamento dell’esame, va predisposto entro il 15 maggio e pubblicato immediatamente all’albo on-line della scuola (art. 10).

Credito scolastico: viene modificato il ‘peso’ – solo per quest’anno – del credito scolastico rispetto al punteggio complessivo dell’esame, pertanto i consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella 1 di conversione (all. C) fino ad un massimo di 50 punti. Per i candidati dei percorsi sperimentali quadriennali, il credito è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della classe quarta (art. 11).

Struttura della commissione: l’ordinanza conferma la struttura delle commissioni, articolate in sottocommissioni (art. 12); dunque, per il terzo anno consecutivo si deroga dalle disposizioni dell’art. 16, comma 4 del D. lgs. 62/2017.

Valutazione delle prove d’esame (art. 21): per quest’anno la prima prova scritta può essere valutata fino ad un massimo di quindici punti e la seconda prova scritta fino ad un massimo di dieci punti, mentre al colloquio è attribuibile fino ad un massimo di 25 punti. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione presente nell’allegato A.

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