L’ombra di incostituzionalità sulla riforma della rete scolastica

Dopo la regione Lazio, anche la Toscana ha emanato le linee di indirizzo per la revisione della rete scolastica che dovrà uscire dall’applicazione delle norme previste dalla legge n. 111/2011 di quest’estate, mentre altre regioni si preparano a farlo.

La stessa regione Toscana, seguita a ruota dall’Emilia-Romagna e dalla Puglia, ha annunciato che impugnerà le norme davanti alla Corte Costituzionale, in quanto ritiene che la materia rientri nella competenza concorrente Stato-Regioni e non possa essere definita con legge statale che fissa parametri e requisiti delle nuove istituzioni scolastiche.

Una precedente sentenza della Consulta in materia rafforzerebbe questa tesi, con conseguenze sull’applicazione della norma di cui è difficile prevedere gli sviluppi. Il Miur sembra pienamente consapevole di questo rischio, tanto che, all’indomani dell’approvazione della legge a luglio, il direttore generale del personale Chiappetta aveva inviato agli uffici scolastici regionali una comunicazione riservata in cui consigliava prudenza prima di assumere iniziative, stante il dubbio di legittimità costituzionale del provvedimento (sic!).

La via d’uscita, a questo punto, non può che essere quella – urgente – di concertare in sede di Conferenza unificata il da farsi, concordando, se ancora possibile, tra Stato e Regioni i tempi, i criteri e gli ambiti di intervento. In assenza di un accordo c’è il rischio concreto che la manovra di razionalizzazione della rete subisca un clamoroso arresto. Un pessimo precedente è rappresentato dall’Accordo quadro di attuazione del Titolo V per il settore istruzione, definito nello scorso maggio 2010 nella sede tecnica della Conferenza Unificata da tutti i soggetti istituzionali coinvolti, e non ancora ratificato dal Miur.

Peraltro, che ci sia bisogno di chiarimenti e coordinamenti – urgenti – lo dimostra il fatto che nelle prime linee di indirizzo per la revisione della rete disposte da alcune regioni vi sono già dei distinguo e delle interpretazioni che fanno intravedere un procedere in ordine sparso, con il rischio che talune regioni ritardino i provvedimenti di attuazione o concedano nuovamente deroghe ben oltre i limiti della legge, conservando sostanzialmente molte situazioni attualmente fuori parametro.