Locali scolastici per assemblea di partito: contrasto tra sindaco e preside

È successo ad Alassio l’altra sera.
La dirigente scolastica di un istituto concede l’uso dei locali della scuola per un’assemblea di partito (di cui la stessa è dirigente).
Alla riunione intervengono i carabinieri a seguito di una segnalazione anonima.

Il sindaco di Alassio (di tutt’altro partito) minaccia ora di far finire la vicenda all’attenzione della magistratura.
La preside spiega il motivo per il quale la scuola aveva concesso un’aula per la riunione: “É nelle facoltà di un capo d’istituto concedere l’utilizzo della scuola ai cittadini che ne facciano richiesta – ha detto – e la richiesta era stata avanzata e accolta sia dal consiglio d’istituto sia dalla segreteria della scuola. Non si trattava quindi di una riunione segreta“.

Di diverso avviso il sindaco di Alassio: “Si trattava di una riunione politica e quindi non autorizzata. Per questo motivo chiederò l’intervento della Procura della Repubblica affinché venga chiarita tutta la vicenda“.

Cosa prevedono le norme in materia di utilizzo dei locali scolastici?
L’art. 50 del Regolamento amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche autonome (d.i. n. 44 del 1.2.2001) prevede che “La utilizzazione temporanea dei locali dell’istituto forniti dall’ente locale competente può essere concessa a terzi … a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell’istituto stesso ai compiti educativi e formativi“.
La riunione di partito è compatibile con la destinazione della scuola ai compiti educativi e formativi?