L’anno scolastico è valido anche con le assenze delle assemblee

Nella scuola secondaria di I grado, se le assenze di un alunno superano il limite minimo fissato dalla legge, si perde l’anno, a meno che i criteri di deroga fissati dagli organi di istituto non consentano qualche sconto salvifico. Normalmente sono le assenze prolungate per malattia a costituire giustificazione per il mancato raggiungimento del quorum dei tre quarti del monte ore annuale (che corrisponde ad almeno 150 dei 200 giorni di lezione previsti dal calendario scolastico).

In questi giorni di manifestazioni e occupazioni, cioè di assenza dalle lezioni, gli studenti delle scuole secondarie di I grado non dovrebbero correre rischi di accumulare assenze che possano concorrere a pregiudicare la validità dell’anno scolastico, perché è raro (finora) il loro coinvolgimento. Cortei, assemblee e occupazioni sono “cose da grandi”.

Ma i grandi, cioè gli studenti delle scuole secondarie di II grado, quel pericolo di perdere l’anno per le assenze non lo corrono, perché per loro il dispositivo di invalidazione dell’anno ancora non si applica, in quanto, pur essendo previsto, verrà applicato con l’avvio della riforma dei licei, cioè dal prossimo anno scolastico.

Allora sarà più rischioso dedicare giorni all’occupazione e ai cortei, perché non vi potrà essere alcuna deroga da parte degli organi collegiali della scuola.

Il dispositivo, infatti, previsto dall’art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 226/2005 (Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato complessivo), non prevede che possano essere applicate deroghe di alcun tipo (malattia o altro).

Per quest’anno le manifestazioni degli studenti sono salve, ma l’anno prossimo la musica cambierà.