La corresponsabilità educativa di tutti i docenti verso gli alunni con disabilità
Per favorire un’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità, la Buona Scuola aveva anche considerato la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica.
Previsione che è stata tradotta in norma dalla legge di Bilancio 2021 che ha introdotto l’obbligo di formazione per i docenti non specializzati su sostegno che insegnano in classi in cui è presente un alunno con disabilità, al fine di garantire l’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e il principio di contitolarità della presa in carico dell’alunno stesso.
Il Decreto Ministeriale n. 188 del 21/06/2021 ha tradotto in dispositivo d’attuazione tale obbligo, realizzato con talune difficoltà nei mesi scorsi.
Inoltre, in ragione della precipua finalità della norma, ossia per favorire l’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e per garantire il principio di contitolarità dei predetti docenti nella presa in carico dell’alunno stesso, tale attività formativa è estesa ai docenti a tempo determinato, con contratto annuale, laddove impegnati nelle classi con alunni con disabilità, e quindi coinvolti a pieno titolo nella progettazione educativo-didattica e nelle attività collegiali.
C’è anche una ragione non dichiarata in questa disposizione dell’obbligo formativo dei docenti non di sostegno; una ragione conseguente alla non presenza del docente di sostegno in classe.
Alcuni approfondimenti per capire.
Prendiamo, ad esempio, la situazione del sostegno nella scuola secondaria di I grado che ha un orario settimanale di 30 ore di lezione, interamente frequentate da ogni alunno con disabilità.
Con un docente di sostegno che, caso estremo, ha un rapporto di 1 a 1, nelle 30 ore passate in classe l’alunno con disabilità avrà accanto a sé il “suo” docente per 18 ore, mentre nelle restanti 12 ore saranno i docenti di classe ad occuparsi di lui. Se il docente di sostegno ripartirà le sue ore in altra classe, all’alunno con disabilità dedicherà soltanto 9 ore, mentre nelle restanti 21 ore saranno gli altri docenti di classe ad occuparsi di lui.
È pur vero che normalmente vi sono anche gli AEC comunali (assistenti per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali) che assistono l’alunno disabile, ma gli interventi educativi e didattici restano nella competenza degli insegnanti di classe.
Si può stimare che nella scuola secondaria di I grado in questo anno scolastico tutti i 74.552 alunni con disabilità abbiano fruito complessivamente di un monte ore di lezione annuale (30 ore a settimana per 33 settimane) di quasi 74milioni di ore (esattamente 73.806.480), mentre i 46.346 docenti di sostegno hanno assicurato una presenza (18 ore settimanali per 33 settimane) per un monte ore annuale complessivo di oltre 27,5 milioni di ore (esattamente 27.529.524), coprendo poco più del 37% del monte ore di lezione degli alunni con disabilità.
Nelle restanti ore (oltre 46milioni) la diretta responsabilità educativa e didattica è stata affidata necessariamente ai docenti di classe.
La stima si può estendere anche a tutti gli altri settori, rendendo evidente come per assicurare il più possibile un’effettiva inclusione scolastica sia più che giustificato un intervento formativo dei docenti titolari sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica, in una responsabilità educativa condivisa.
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