Indennità di vacanza contrattuale e mancata retroattività del contratto
In tutti gli anni di vita l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) è sempre servita come parziale anticipazione dei benefici contrattuali con obbligo di restituzione dell’anticipo nel momento di corresponsione dell’aumento contrattuale. Tutto senza soluzione di continuità tra un contratto e un altro. Ma questa volta la situazione è diversa, perché il notevole ritardo del rinnovo contrattuale ha determinato un vuoto che non potrà essere colmato in linea di continuità tra il CCNL 2006-2009 e il nuovo CCNL che uscirà dalle trattative che partiranno a giorni.
L’atto di indirizzo parla infatti di CCNL per il triennio 2016-2018.
Conseguentemente soltanto l’indennità di vacanza contrattuale percepita dal 2016 fino alla nuova stipula del contratto 2016-2018 dovrà essere considerata come anticipo e, pertanto, scomputata dagli aumenti contrattuali che verranno concordati.
E per il 2016 e il 2017 l’IVC percepita (e da scomputare dai prossimi aumenti contrattuali) è stata mediamente intorno ai 300 euro complessivi.
Ma tra il vecchio contratto scaduto al 1° gennaio 2010 e rimasto non rinnovato a tutto il 1° gennaio 2016 (decorrenza del nuovo contratto) sono intercorsi sei anni, durante i quali per 69 mensilità (a decorrere dal 1° aprile 2010) è stata erogata l’indennità di vacanza contrattuale che avrebbe dovuto essere considerata, normalmente, come anticipazione dei benefici contrattuali che prima o poi sarebbero arrivati con decorrenza retroattiva su quei periodi. Così, però, non è stato e quelle indennità di vacanza contrattuale sono risultate anticipi di nulla.
Verosimilmente quelle indennità, stimabili mediamente intorno ai 600 euro complessivi, dovrebbero essere considerate come percepite senza obbligo di restituzione.
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