I vincoli delle scuole paritarie. Il caso di Milano

La legge istitutiva della parità scolastica (n. 62/2000) ha previsto, come condizione inderogabile per acquisire e mantenere la parità, l’adeguamento agli ordinamenti scolastici.
Si definiscono scuole paritarie … le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione…” (art. 1, comma 2, legge 62/00).
Le iscrizioni possono essere una delle possibili cartine al tornasole per controllare questo requisito di rispetto e vincolo verso gli ordinamenti scolastici da parte delle scuole paritarie.
Le scuole paritarie possono adottare un termine diverso (esempio il 29 febbraio) da quello fissato dalla circolare ministeriale (30 gennaio 2008) per la presentazione delle domande di iscrizione? Certamente sì, perché si tratta di una disposizione amministrativa funzionale all’organizzazione della scuola statale.
Le scuole paritarie possono accogliere bambini in anticipo di età (esempio, tre anni da compiere entro il 30 aprile dell’anno successivo) nella scuola dell’infanzia?
Certamente no, perché l’ordinamento della scuola dell’infanzia esclude tale possibilità, dopo che la norma prevista dalla riforma Moratti è stata abrogata dalla legge finanziaria 2007.
Ma a Milano le scuole comunali dell’infanzia, tutte paritarie, prevedono di accogliere bambini che compiranno tre anni entro il 30 aprile 2009.
Come la mettiamo con la parità? Milano è porto franco?