Formazione dei docenti/2. La svolta nel nuovo CCNL: cosa cambia?

Prima della sottoscrizione dell’ultimo Contratto nazionale della Scuola, il CCNL 2016-2018 non aveva formalmente recepito il dettato della legge 107/2015, Buona Scuola, che al comma 124 dispone che “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.

Formalmente vigeva, quindi, l’art. 64 del CCNL 2006-2009 che prevedeva: “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento”.

Il nuovo CCNL 2019-21, all’art. 36, nel disporre l’abrogazione di quella vecchia disposizione, prevede innanzitutto che (comma 4) “La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico” e aggiunge che, (comma 5) “al fine di evitare oneri di sostituzione del personale assente per partecipare ad attività formative, i corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l’orario di servizio e fuori dell’orario di insegnamento”.

Per il personale docente, (comma 7) “Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa”.

Cosa significa quel passaggio (art. 44, comma 4) delle ore ulteriori rispetto a quelle delle attività funzionali all’insegnamento?

“4. Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF”.

Le ore di cui alla lettera a) sono le 40 annue per riunioni dei collegi dei docenti, compresa la programmazione di inizio anno e la verifica finale, e per incontri con i genitori sulle risultanze degli scrutini intermedi e finali; le ore di cui alla lettera b) sono quelle riservate ai consigli di classe fino ad un massimo di 40 ore annue.

Evidentemente, dopo quegli obblighi di servizio per le attività funzionali all’insegnamento, di ore per una formazione degna di questo nome normalmente ne potrebbero rimanere poche. E tutte le altre ore di formazione necessarie, tra cui le tantissime previste dal PNRR, piuttosto che quelle che verranno concertate dalla nuova Scuola di Alta formazione del MIM, e così via? A quali condizioni verranno svolte?

Il contratto prevede che siano remunerate. Ben venga, e i propositi annunciati dal ministro Valditara vanno in questa direzione. Ma ci saranno risorse finanziarie adeguate? Altrimenti il principio previsto dalla legge (la formazione in servizio è “obbligatoria, permanente e strutturale”) verrebbe disatteso. E a rimetterci sarebbero gli studenti, che hanno il sacrosanto (e prevalente) diritto ad avere insegnanti preparati e aggiornati per tutto il corso della carriera.

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